Cambia il trattamento IVA per il distacco e il prestito di personale: anche i semplici riaddebiti dei meri costi possono rientrare tra le operazioni imponibili. Analizziamo gli ambiti di applicazione, esclusioni e casi pratici, con riflessi significativi per imprese, enti non commerciali e pubbliche amministrazioni.
Trattamento IVA del distacco di personale: novità dal 1° gennaio 2025
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul nuovo trattamento IVA applicabile al distacco e prestito di personale, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988, disposta dall’articolo 16-ter del decreto-legge n. 131/2024 (c.d. “decreto Salva-infrazioni”).
Il contesto normativo
La novella normativa è stata introdotta per adeguare l’ordinamento italiano alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 marzo 2020 (causa C-94/19, San Domenico Vetraria), che aveva evidenziato l’incompatibilità della precedente normativa italiana con i principi della direttiva IVA 2006/112/CE.
La sentenza ha stabilito che il distacco di personale, anche quando comporta il solo rimborso dei costi, costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, purché sussista un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.
I presupposti per l’applicazione dell’IVA
Requisito soggettivo
Il requisito soggettivo, analizzato alla luce degli articoli 4 e 5 del DPR 633/72 (decreto IVA), si considera soddisfatto quando:
- il datore di lavoro svolge in via esclusiva o prevalente attività d’impresa ai sensi dell’articolo 4 del decreto IVA o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 5;
- un ente non commerciale svolge l’operazione di distacco nell’ambito della propria attività d’impresa.
La circolare precisa che per gli enti non commerciali, ai sensi dell’articolo 4, quarto comma del decreto IVA, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese solo le operazioni realizzate nell’ambito di a