Un acceso confronto tra Italia e San Marino sulla tassazione delle pensioni estere ha sollevato dubbi interpretativi e acceso il contenzioso. Le recenti decisioni dei giudici tributari aprono scenari inediti su dove e come si devono dichiarare questi redditi.
Il nodo interpretativo dell’art. 18 del Trattato Italia–San Marino
Negli ultimi mesi la Corte di Giustizia Tributaria di Rimini è stata chiamata a decidere su casi riguardanti alcuni cittadini italiani che percepiscono pensioni dallo Stato di San Marino, ai quali l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito maturato per le imposte pagate all’estero.
Il contenzioso scaturisce dalla diversa interpretazione che i due Paesi danno dell’art. 18 del Trattato contro le doppie imposizioni fra l’Italia e la Repubblica di San Marino. Al paragrafo 1 si prevede che:
“le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili in questo Stato”.
Stando a questo dettato letterale, quindi, le pensioni che vengono ricevute da un cittadino italiano, ancorché erogate da San Marino, dovrebbero scontare le imposte in Italia. Senonché al comma 3 del Trattato si legge che:
“nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell’ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato”.
La semplice interpretazione del testo fa intendere che le imposte sulle pensioni vengono pagate nello Stato in cui è residente il percettore, salvo il caso in cui queste pensioni siano da considerare come erogate nell’ambito del sistema di sicurezza sociale di uno dei due Stati contraenti. La difficoltà applicativa sta tutto in quest’ultima cosa: cosa si intende per “sistema di sicurezza sociale”.