Associazioni culturali: addio alla legge 398/91

Dal 2026 le associazioni culturali dovranno dire addio alla Legge 398/1991. Con l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale del Terzo Settore, saranno chiamate a scelte strategiche: adeguarsi come ETS o trasformarsi in APS per non perdere vantaggi fiscali. Un cambiamento che apre a interrogativi e nuove opportunità.

Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il regime fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore (CTS), a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea dell’8 marzo 2025.

 

La fiscalità del terzo settore nel 2026

associazioni culturali legge 398/91Le norme tributarie contenute nel Titolo X del CTS (artt. 79-83 del D.Lgs. 117/2017) diventeranno pienamente operative a partire da quella data.

Questo passaggio segna un punto di svolta definitivo: le “vecchie” associazioni culturali che fino ad oggi hanno beneficiato del regime agevolato della Legge 398/1991 non potranno più farlo. A quel punto, si troveranno davanti a una scelta:

  • rimanere semplici Associazioni culturali ETS, avvalendosi delle agevolazioni fiscali generali previste dall’art. 79 del CTS, tra cui la forfettizzazione del reddito imponibile secondo il disposto dell’art. 80.
  • oppure, “trasformarsi” — se ne possiedono i requisiti — in Associazioni di Promozione Sociale (APS), accedendo così al regime forfettario più vantaggioso previsto dall’art. 86 CTS, con la forfetizzazione del reddito al 3% con il limite di 130.000 euro di ricavi.

 

Il caso delle associazioni culturali

Le associazioni culturali, naturalmente, potranno sempre scegliere di rimanere fuori dal perimetro ETS, continuando ad applicare le disposizioni del TUIR relative alla generalità degli enti non commerciali. Tuttavia, tale scelta comporta condizioni fiscali meno favorevoli, ed espone l’ente alla verifica dei requisiti imposti dal cosiddetto “test di non commercialità” (artt. 73 e 149 TUIR), che difficilmente potrebbe essere superato, soprattutto per due motivi principali:

  1. l’art. 89 del CTS, modificando l’art. 148, comma 3 del TUIR, ha eliminato per le associazioni culturali la possibilità di qualificare come “non commerciali”:

      «le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale […] nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.»

  2. le sponsorizzazioni, spesso principale fonte di sostentamento delle associazioni culturali, sono considerate attività commerciali a tutti gli effetti sia secondo il TUIR, sia secondo la disciplina fiscale degli ETS. Tuttavia, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del CTS, le sponsorizzazioni possono essere escluse dal calcolo della prevalenza commerciale ai fini della qualifica fiscale dell’ente, a condizione che rispettino i criteri stabiliti dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 maggio 2021 n. 107 emanato in attuazione dell’art. 6 del CTS.

Concludendo è opinione ormai prevalente che le attuali associazioni culturali debbano provvedere all’adeguamento statutario ai sensi del Codice del Terzo Settore e procedere all’iscrizione nel RUNTS, scegliendo se qualificarsi come ETS non commerciale generico, oppure come Associazione di Promozione Sociale (APS), potendo così accedere al regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 86 CTS.

 

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Diego Torresi

Sabato 3 Maggio 2025