In quali casi i corsi di formazione erogati a titolo oneroso a soggetti terzi non associati determina la qualificazione dell’attività svolta come attività di natura commerciale?
L’associazione culturale che eroga corsi di formazione, attività non prevalente ma che incide nella sola misura del 25%, è assoggettata alla disciplina degli enti non commerciali e non comporta la perdita dei benefici fiscali previsti dalla normativa di settore.
Secondo la CGT di secondo grado del Molise, l’erogazione di corsi di formazione a titolo oneroso a soggetti terzi non associati non determina la qualificazione dell’attività svolta come attività di natura commerciale organizzata stabilmente sotto forma di impresa.
La definizione di ente non commerciale
Gli enti non commerciali (associazioni, onlus, associazioni sportive ecc.) sono connotati dal fatto che non svolgono, almeno in maniera prevalente, attività commerciale e che sono enti senza fine di lucro.
Ai fini della qualificazione dell’ente come non commerciale è necessario avere come punto di riferimento le previsioni contenute nello statuto e l’attività effettivamente svolta dall’ente.
Secondo la definizione fornita dall’Amministrazione finanziaria (vd. Circolare n. 124/1998 Min. Finanze) l’attività si considera non commerciale solo se diversa da quelle tipicamente costituenti oggetto d’impresa di cui all’art. 2195 codice civile, risultando in ogni caso prive dei requisiti dell’abitualità e della professionalità.
Risulta determinante per la non commercialità l’esame dell’attività oggetto d’esercizio per come risultante dall’atto costitutivo, coincidendo l’attività con quella necessaria per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Nell’ambito delle attività delle associazioni, sono non commerciali, e quindi non soggetti a tassazione:
- ogni attività svolta verso gli associati, in base alle fin