La Cassazione riconosce che l’inoperatività di una società non può, da sola, negare il diritto alla detrazione IVA. Un’apertura alla luce dei principi europei, ma che si ferma alle imposte armonizzate.
Il contrasto con il sistema fiscale interno resta aperto: fino a che punto conta davvero la capacità contributiva?
Il caso: la Cassazione e la disciplina IVA delle società di comodo
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla rilevanza della disciplina delle società di comodo in ordine alla detrazione dell’IVA. Nel rappresentare il relativo principio di diritto non ha potuto eludere le sovrastanti coordinate interpretative della Corte di Giustizia Europea.
Come noto, in ordine all’IVA, alla presunzione di inoperatività consegue, per effetto della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4, che il soggetto passivo resta privato del diritto di chiedere il rimborso dell’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione ovvero di utilizzare tale eccedenza in compensazione orizzontale o di cederla a terzi, residuando unicamente il diritto di riportarla a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi. In base alla medesima disposizione il diritto a riportare tale eccedenza a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi è, tuttavia, negato qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non inferiore all’importo che risulta dalla applicazione delle percentuali previste per il test di operatività.
In ordine a tale preclusione corre l’obbligo di considerare come la condizione di non operatività del soggetto non possa ostruire il diritto di detrazione e di rimborso dell’IVA.
Le coordinate europee: la Corte UE contro le limitazioni automatiche
In particolare il principio di detrazione che se si riverbera nel diritto di riporto a nuovo o di rimborso del credito IVA, non può essere sovrastato dalla inoperatività del soggetto (Corte di giustizia CE, sentenza 29 febbraio 1996, C-110/94 “Inzo”, ove viene chiarito che salvo nei casi di situazioni fraudolente o abusive, la qualità di soggetto passivo IVA non può essere revocata con effetto retroattivo, qualora in considerazione dei risultati delle indagini di mercato svolte preliminarmente non si decida di passare alla fase operativa e di mettere in liquidazione alla società, di modo che l’attività economica prevista non viene a generare operazioni imponibili ai fini IVA). Ancora, sempre pe