La possibilità di rimborsare ai dipendenti le spese relative ad energia elettrica, riscaldamento, servizio idrico, locazione ed interessi passivi sul mutuo relativi alla prima abitazione è uno dei fringe benefit più interessanti. Via libera, dunque, all’autocertificazione anche senza autentica, a patto che il lavoratore la firmi in originale e alleghi una copia del proprio documento di identità.
Approfondiamo le modalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle spese sostenute dai lavoratori dipendenti.
Rimborso spese per utenze domestiche al dipendente: ambito normativo
Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di euro 258,23.
L’art. 1, comma 16 e 17, L. 30.12.2023, n. 213 (cd. Legge di bilancio 2024), limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga al dettato dell’art. 51, comma 3, del TUIR, ha elevato la detassazione ai fini dell’Irpef e delle relative addizionali, concessa entro i limiti di euro mille l’anno, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai lavoratori subordinati per il pagamento
- delle spese di locazione o degli interessi passivi gravanti sulla prima abitazione, nonché
- degli oneri per utenze domestiche quali quelle elettriche, idriche e di riscaldamento dei medesimi immobili adibiti a prima casa
Il limite annuale è stato elevato in misura pari ad euro duemila l’anno per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati.
Le bollette devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, indicati nell’articolo 12, TUIR (in questo caso è necessario indicare il rapporto intercorrente con il lavoratore) anche se non costituiscono residenza o il domicilio, per i proprietari, nel presupposto che il dipendente ne sostenga effettivamente le spese.
L’intestatario delle utenze per uso domestico può essere:
- il locatore, nel caso in cui le fatture riguardano immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari di quest’ultimo, e solo nel caso in cui il locatore abbia provveduto al riaddebito analitico al locatario, delle spese relative alle utenze: in questo caso è necessario riportare l’elenco analitico delle spese addebitate;
- il condominio, per la quota rimasta a carico del singolo condomino
Gli oneri documentali collegati alla fruizione dell’agevolazione, non espressamente definiti in ambito normativo sono stati individuati dall’Agenzia delle entrate attraverso la diffusione della Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 07.03.2024.
In sede amministrativ