La notifica di un atto tributario non ne determina la validità, ma solo l’efficacia. Anche se inesistente, l’atto resta valido se il contribuente ne viene a conoscenza nei termini.
Ma quando si può impugnare? E qual è l’impatto dell’estratto di ruolo? Scopriamo le implicazioni, le eccezioni e i casi concreti che possono fare la differenza.
Notifica degli atti tributari e validità della pretesa: quando è possibile impugnare?
La notifica non è un requisito di validità dell’atto impositivo (anche impoesattivo), ma solo condizione integrativa di efficacia, atteso che l’inesistenza della notifica non provoca automaticamente l’inesistenza dell’atto, se di quest’ultimo il contribuente ne ha avuto conoscenza entro i termini decadenziali di legge.
Con riferimento all’estratto di ruolo, tramite il quale il contribuente conosce le cartelle non notificate, sia la normativa che la giurisprudenza sono inclini ad affermare la carenza di interesse ad agire contro le cartelle solo per farne valere l’invalida notificazione (Cassazione n. 4903/2023).
La notifica degli atti tributari
La notifica dell’atto tributario, disciplinata dagli artt. 137 codice procedura civile e 60 DPR n. 600/1973, è la procedura formale con cui si porta a conoscenza di uno o più destinatari l’esistenza di un certo fatto od atto che lo riguarda, eseguita da soggetto abilitato (ufficiale giudiziario, messo comunale) che nel consegnare l’atto stende una relata di notifica.
I soggetti legittimati alle notifiche (art. 10 Legge n. 265/1999) sono, quindi, l’ufficiale giudiziario ossia i messi speciali autorizzati dall’amministrazione finanziaria i quali eseguono la notifica con consegna “brevi manu” o a mezzo del servizio postale; in questo caso possono effettuare le notifiche con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, perfezionandosi la notifica con la consegna del relativo plico da parte dell’agente postale al soggetto destinatario.
Sulla relata di notifica si evidenza che è l’atto con cui l’agente notificatore attesta i fatti compiuti dallo st