Il contraddittorio nel processo tributario è una garanzia essenziale per i contribuenti, consentendo loro di difendersi prima che l’amministrazione emetta un atto impositivo. Tuttavia, il mancato rispetto del termine per il contraddittorio endoprocedimentale non può essere rilevato d’ufficio e deve essere espressamente contestato nel ricorso introduttivo.
Il contribuente ha l’onere di dimostrare concretamente il danno o il pregiudizio subito a causa della sua mancata partecipazione.
In tale contesto la Cassazione ha recentemente ribadito che una contestazione meramente formale, priva di elementi che provino una reale compressione del diritto nella fase del procedimento, non è sufficiente.
Il principio del contraddittorio nel processo tributario: normativa, giurisprudenza e applicazioni pratiche
Nel processo tributario, il contraddittorio endoprocedimentale rappresenta il diritto di presentare i propri motivi in ordine ai rilievi che l’Amministrazione finanziaria intende porre a fondamento di un atto impositivo, realizzando così la partecipazione del contribuente all’attività di accertamento fiscale.
Per il contribuente rappresenta il diritto di intervenire nel procedimento amministrativo, da intendere come possibilità di far valere ulteriori elementi di fatto e diritto, mentre per l’amministrazione finanziaria figura come un obbligo giuridico di far partecipare il contribuente prima dell’atto finale.
Il legislatore ha modificato di recente lo Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) con il D.Lgs n. 219/2023, convertito dalla Legge n. 143/2024 (in vigore dal 18/01/24), abrogando il comma 7 dell’art. 12, e introducendo il comma 6-bis recante “Principio del contraddittorio”, tra cui rientra il contraddittorio preventivo.
Il nuovo art. 6-bis, di tale decreto prevede al comma 1 che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alle Corti di giustizia tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio tra Amministrazione e contribuente; con tale norma il legislatore ha inteso, quindi, rendere il contraddittorio preventivo uno strumento generale di tutela del contribuente.
Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la risco