Con l’entrata in vigore della Riforma Fiscale, diventa possibile conferire gli studi professionali in neutralità fiscale, aprendo nuove opportunità per i liberi professionisti. Il nuovo articolo 177 bis del TUIR disciplina il conferimento delle attività libero professionali, introducendo criteri più chiari per identificare i beni organizzati come un complesso unitario, garantendo maggiore coerenza normativa.
Tuttavia, il testo legislativo lascia spazio a margini di soggettività e a sfide applicative, sollevando interrogativi su eventuali insidie o criticità. Quali sono le opportunità offerte? E quali le “pillole avvelenate” nascoste nel testo? Scopriamo insieme i dettagli.
Il nuovo articolo 177 bis: conferimento degli studi professionali
L’art. 177 bis (rubricato “Operazioni straordinarie e attività professionali”) nella versione aggiornata nel Decreto di revisione del 3 dicembre 2024 testualmente recita:
“I conferimenti di un complesso unitario di attività materiali e immateriali inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali ….non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze …..” .
Tale versione letterale sostituisce quella in precedenza rinvenibile nel Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2024 che, invece, sempre testualmente disponeva:
“I conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela ed ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, comunque riferibili all’attività artistica o professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico….non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze….”.
I profili IVA del nuovo conferimento
In aderenza alla rappresentata modifica all’art. 2, terzo comma, DPR 633/72, lett. b, viene aggiunta, per delineare come ulteriore fattispecie mancante del presupposto oggettivo e, quindi, non soggetta ad IVA, la modifica:
“ovvero un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività organizzato per l’esercizio dell’impresa artistica o professionale”,
prima non prevista nel Decreto legislativo del 30 aprile 2024.
Le modifiche appaiono essere senz’altro opportune dal momento che ai fini IVA già l’art.