La recente direttiva europea ha introdotto nuove soglie per la classificazione delle imprese, adeguando i criteri alla crescita dell’inflazione. Recependo nel nostro ordinamento tale Direttiva, il legislatore ha modificato i limiti dimensionali per la redazione dei bilanci abbreviati, quelli delle micro-imprese e i bilanci consolidati. L’obiettivo è semplificare le procedure contabili per un numero maggiore di imprese, facilitando l’accesso a regimi più snelli e meno onerosi e rendendo la gestione amministrativa delle imprese più efficace e adeguata alle loro dimensioni.
La Direttiva UE entrata in vigore il 24 dicembre 2023, ha modificato i parametri previsti per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni.
Sull’argomento è intervenuto il legislatore nazionale che, con l’art. 16, del D.Lgs. n. 125/2024, nel recepire nel nostro ordinamento la Direttiva UE, ha anche modificato i parametri dimensionali del bilancio:
- abbreviato (art. 2435-bis del Codice civile);
- micro (art. 2435-ter del Codice civile);
- consolidato (art. 40 del D.Lgs. n. 127/1990).
In particolare il citato articolo 16, reca disposizioni volte all’attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 con cui la Commissione provvede, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2013/34, periodicamente, all’adeguamento delle soglie dimensionali che definiscono gli schemi di bilancio utilizzabili dalle società in base ai valori dell’attivo patrimoniale e dei volumi dei ricavi realizzati, quali consentono di attribuire alle stesse la qualifica di “micro”, “piccola”, “media” o “grande”.
I motivi della modifica dei parametri dimensionali delle imprese
La relazione illustrativa al decreto legislativo citato segnala che le definizioni di «micro imprese», «piccole e medie imprese quotate», «imprese di grandi dimensioni» e «gruppo di grandi dimensioni» ripropongono quelle della direttiva 2013/34/UE in materia di conti annuali e consolidati, com