La Corte di giustizia delle Marche ha stabilito che i proventi derivanti dal riscatto di titoli nominativi intestati al defunto, riscattati prima della morte ma confluiti sul conto corrente dopo il decesso, rientrano nell’asse ereditario. La sentenza, che potrebbe cambiare il modo in cui vengono gestite le successioni, stabilisce anche che l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione decade dopo tre anni dalla presentazione della dichiarazione di successione. Esame della controversia oggetto della sentenza riguardante la tassazione di somme derivanti dalla vendita di titoli del defunto, che l’erede aveva dichiarato solo parzialmente. Tali somme devono essere incluse nell’asse ereditario? Possono essere soggette a tassazione?
La Corte di giustizia di II grado delle Marche, con la sentenza n. 953 del 15 novembre 2023, ha chiarito che sono compresi nell’asse ereditario – in quanto esclusi dalla previsione dell’art. 12, comma 1 lett. b) D.Lgs. 346/1990 – i proventi che derivano dal riscatto di titoli nominativi intestati al defunto, riscattati anteriormente alla data del decesso e confluiti successivamente sul conto corrente intestato al defunto.
Il Collegio ha anche l’occasione di specificare che l’avviso di liquidazione per l’imposta di successione decade trascorsi 3 anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, ex art. 27, comma 2 del menzionato T.U..
Il caso: titoli nominativi intestati al defunto, riscattati anteriormente alla data del decesso e confluiti successivamente sul conto corrente
La vertenza originava da una dichiarazione di successione mortis causa di un soggetto, per il quale risultava unico erede un contribuente, a seguito della presentazione della quale l’ufficio rilevava che vi sarebbero state incongruenze tra quanto denunciato e le risultanze delle indagini effettuate dall’Amministrazione Finanziaria: in particolare, l’erede aveva dichiarato, come saldo del conto corrente bancario al momento del decesso del de cuius un certo importo, elevato dall’ufficio, che, invece, riteneva che sul conto fossero confluiti i versamenti scaturenti dalla vendita di titoli rientranti a tutti gli effetti nell’asse ereditario del defunto.
Pertanto, in conseguenza della parziale dichiarazione dei cespiti ereditari, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione dell’imposta e di irrogazione di sanzione per dichiarazione incompleta.
Avverso tale atto, proponeva ricor