La Riforma Fiscale interviene finalmente a chiarire e razionalizzare il problema della valutazione dei lavori in corso su ordinazione: con la nuova disciplina la determinazione del reddito di impresa si avvicinerà a quella del reddito civilistico.
L’art. 10 del Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2024 al comma 1, lett. b, procede a riscrivere con modifiche l’art. 92, comma 6, TUIR; la nuova versione letterale, in tema di lavori in corso su ordinazione, muta nel seguente tenore:
“I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le forniture e i servizi, per i quali non trova applicazione l’art. 93 Tuir, in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso.
Tuttavia, le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento in conformità ai corretti principi contabili, applicano il suddetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito”.
I lavori in corso su ordinazione: la normativa ante riforma
Rigidità della normativa attuale nell’art. 92, comma 6, del TUIR
L’attuale versione dell’art. 92, comma 6, non contempla la possibilità dell’adeguamento del reddito imponibile al metodo della percentuale di avanzamento, a causa della struttura rigida della prescrizione normativa che non prevede alcuna opzione alternativa alla sola capitalizzazione delle spese sostenute.
Trattasi di una rigidità che si preserva persino da ogni influenza normativa del primo