Quali sono i requisiti che le associazioni senza scopo di lucro devono soddisfare per beneficiare della nuova esenzione dall’IVA, valida dal 1° gennaio 2025? Facciamo chiarezza…
Esenzione IVA per le associazioni senza scopo di lucro: dal 1° gennaio 2025
Requisiti di statuti e atti costitutivi e clausole necessarie
Il 4° comma dell’art. 10 del DPR 633/1972 che abbiamo illustrato nell’articolo precedente (“La futura esenzione IVA per le associazioni senza scopo di lucro”) e che entra in vigore il 1° Gennaio 2025 si applicherà a condizione che gli statuti e gli atti costitutivi delle associazioni interessate, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, contengano le clausole previste dal 5° comma dello stesso art. 10 (pure sostituito dalla lettera b del comma 15-quater dell’art. 5 del Decreto-Legge 146/2021) che sono pressoché identiche a quelle contenute nel comma 8° dell’art. 148 del TUIR (e che rispecchiano pure le norme del Codice del terzo settore, il Decreto legislativo 117/2017) e precisamente:
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la distribuzione o destinazione non sia imposta dalla legge;
- l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’organismo di controllo (il Ministero del lavoro) e salvo diversa de