Una recentissima sentenza conferma il principio, che va sempre più consolidandosi e riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate, secondo cui la sospensione di 85 giorni, prevista dal decreto “Cura Italia”, può essere applicata ai soli termini in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, e non anche ai termini di decadenza non ancora scaduti alla predetta data dell’8 marzo 2020.
Con sentenza n. 854/2024, depositata il 23 aprile 2024, la Corte di Giustizia di primo grado di Bari ha dichiarato di fatto illegittimi gli accertamenti, relativi all’annualità 2016, notificati dopo il 31 dicembre 2022, ma entro l’ambito temporale della sospensione di 85 giorni introdotta dall’art. 67, comma 1, del decreto legge n. 18/2020.
Proroghe e Sospensioni dei Termini Fiscali nei Decreti Legge del 2020
Con un primo provvedimento (art. 157 del decreto legge n. 34/2020), tutti gli atti di accertamento, di liquidazione, di recupero dei crediti d’imposta e di contestazione/irrogazione delle sanzioni che scadevano dall’8.3.2020 al 31.12.2020 potevano essere notificati dall’1.3.2021 al 28.2.2022, sempre che l’emissione dell’atto impositivo fosse avvenuta entro il 31.12.2020.
Con altro provvedimento (art. 67 co. 1 del decreto legge 18/2020), invece, era stata disposta la sospensione di 85 giorni dei termini di decadenza, precisamente dall’8.3.2020 al 31.5.2020.
Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate tale sospensione di 85 giorni dovrebbe operare per tutti i termini che non rientrano nell’art. 157 del decreto legge n. 34/2020 (ovvero quelli in scadenza dall’8.3.2020 al 31.12.2020), purché pendenti all’8.3.2020.
Così, ad esempio, nel caso di specie, l’infedele dichiarazione inerente all’anno 2016 (dichiarazioni REDDITI/IRAP/IVA 2017), in scadenza il 31.12.2022, slitterebbe al 26.3.2023,, come peraltro confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nel corso di uno degli incontri del 2022 con la stampa specializzata.
Il fatto: notifiche fiscali post-termini. L’Agenzia delle Entrate sfrutta la sospensione di 85 giorni
L’Agenzia delle entrate ha emesso avvisi di accertamento, relativi all’annualità 2016, in materia di IRPEF, IRAP e IVA a carico di uno studio associato e dei partecipanti allo stesso.
L’emissione degli avvisi e la notifica degli stessi veniva effettuata dopo il 31 dicembre 2022, termine decadenziale ordinario, ma entro il 26 marzo 2023, ritenendo l’Agenzia di poter fruire della sospensione di 85 giorni prevista dall’art. 67, comma 1, del decreto legge n. 18/2020