L’ultima analisi sulle normative IVA per i forfettari si concentra su e-commerce, importazioni ed esportazioni. Per le vendite online, i forfettari possono semplificare gli adempimenti IVA attraverso le procedure OSS e IOSS, applicabili nell’UE. Nei rapporti con paesi extra-UE, le importazioni sono soggette a dazi e IVA, mentre le esportazioni risultano non imponibili. Queste regole si applicano ai forfettari senza eccezioni, seguendo le stesse normative IVA previste per tutti i contribuenti.
Concludiamo l’analisi delle disposizioni IVA riguardanti i forfettari con aspetti relativi ai casi di ecommerce e di importazioni ed esportazioni.
Nei precedenti contributi abbiamo analizzato il caso del forfettario che svolge attività economica (in entrata o in uscita) con un soggetto passivo Ue (“Problematiche IVA dei forfettari: le operazioni intracomunitarie“)ed extra Ue, nonché del c.d. “esterometro” (“Gli aspetti IVA per i forfettari: le operazioni con soggetti extracomunitari”).
In questo ultimo concludiamo la panoramica affrontando il caso in cui un forfettario ceda beni a distanza (e-commerce indiretto) oppure faccia il classico e-commerce, per poi concludere con gli aspetti legati alle importazioni e alle esportazioni.
Ecommerce OSS e IOSS per i forfettari
Iniziando con il caso in cui il forfetario effettui e-commerce diretto o indiretto, è confermata la possibilità di utilizzare la procedura OSS e IOSS (quest’ultimo riguarda i casi in cui il bene viene importato).
Ricordiamo che grazie a tali procedure, la gestione degli adempimenti viene snellita, poiché in tali casi l’operazione è sempre da considerarsi svolta nel paese UE, e il versamento dell’Iva del Paese UE può essere effettuata tramite tali piattaforme.
In sostanza, in caso di e-commerce, il forfettario non ha regole particolari se non quelle che tutti i contribuenti IVA devono utilizzare.
Forfettari: importazioni ed esportazioni
Passando al caso dei rapporti commerciali con soggetti extra-Ue, ovvero le importazioni e le esportazioni, rileviamo come anche in questo caso il forfettario non applica norme diverse da quelle generalmente valide.
Pertanto, le importazioni sono ordinariamente soggette a dazi ed IVA in dogana; ovviamente l’iva non sarà detraibile per il forfettario.
Le cessioni all’esportazione sono ordinariamente non imponibili come disposto dall’articolo 8 del decreto IVA.
Per le esportazioni, resta ferma per il forfettario il divieto di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta, così come permesso dall’articolo 8, comma 1, lett. c) e comma 2, del decreto iva, in quanto i forfettari non maturano alcun plafond sulle operazioni con l’estero.
Danilo Sciuto
Venerdì 29 marzo 2024