Torniamo sul problema della tutela delle lavoratrici madri: analizziamo il caso di un’erogazione concessa dal datore di lavoro a titolo di welfare aziendale: in tal caso, quali possono ritenersi le implicazioni fiscali per le lavoratrici?
L’Agenzia delle Entrate si è espressa su un interpello formulato da una Società, in qualità di sostituto di imposta, la quale voleva riconoscere a tutte le lavoratrici madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, una somma equivalente alla differenza tra l’indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell’INPS, e il 100% della retribuzione mensile lorda per i tre mesi successivi a titolo di “welfare aziendale”.
In modo particolare, la società istante chiedeva se quanto in oggetto fosse o meno imponibile ai sensi dell’art. 51 comma 2-3 TUIR.
Fattispecie: welfare aziendale alle lavoratrici madri
La società istante voleva riconoscere a tutte le lavoratrici madri, al termine del periodo di astensione obbligatori