Più facile la consultazione delle fatture elettroniche

Dal prossimo 20 marzo i contribuenti potranno consultare sul portale dell’Agenzia le fatture elettroniche ricevute senza più necessità di adesione preventiva al servizio. Attenzione, nulla cambia per il servizio di conservazione da parte dell’Agenzia delle entrate.

fatture elettronicheDal prossimo 20 marzo sarà più facile accedere alla consultazione e alla acquisizione delle fatture elettroniche all’interno dell’area riservata del sito dell’agenzia delle entrate. Gli interessati, infatti, non dovranno più previamente aderire espressamente al servizio.

Non si tratta di una decisione spontanea dell’Agenzia, bensì di un banale adeguamento imposto dalla normativa.

 

Consultazione fatture elettroniche senza adesione

La necessità dell’adesione espressa era prevista, infatti, dall’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 127/2015, il quale prevedeva appunto che le fatture (elettroniche, ovviamente) potessero essere messe a disposizione dei consumatori finali solo a seguito di richiesta di questi ultimi.

L’articolo 4-quinquies, comma 4, del D. L. n. 145/2023, ha (opportunamente) eliminato la necessità della espressa richiesta di consultazione da parte del consumatore finale.

Resta fermo che l’Agenzia delle entrate può memorizzare le fatture elettroniche (rectius, i dati fiscalmente rilevanti ex art. 21 del DPR n. 633/72 a esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento oppure fino alla definizione di eventuali giudizi.

I documenti elettronici rimarranno invece disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione dei documenti fiscali da parte del Sistema di interscambio.

Adesso sarà quindi possibile consultare le proprie fatture elettroniche che rientrano in questo arco temporale e non solo quelle registrate dall’Agenzia successivamente alla data di adesione.

 

Consultazione non significa conservazione, attenzione!

A scanso di equivoci, si precisa che quanto in commento rileva per la sola consultazione (come appunto detto), ma non per la conservazione, che è un servizio diverso.

Per la conservazione quindi nulla cambia, restando ferma la necessità di manifestare espressamente la volontà di aderire al servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate.

 

Danilo Sciuto

Giovedì 14 Marzo 2024