E’ stata ammessa la possibilità di godere del Simabonus acquisti anche se i lavori agevolati di finitura dell’immobile vengono eseguiti dopo il rogito, ma sempre entro il termine del 31 dicembre 2024.
È consentito beneficiare della detrazione “Sismabonus acquisti” prevista per le case antisismiche che fanno parte di edifici situati all’interno delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, anche se al momento dell’atto di acquisto sono stati completati solo i lavori strutturali dell’edificio, ma non quelli di finitura; affinché sia prevista tale possibilità occorre che l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio determini la riduzione asseverata di uno o due classi di rischio sismico e che l’atto di compravendita sia stipulato entro i termini in cui è consentito beneficiare dell’agevolazione fiscale.
L’agenzia delle Entrate conferma, con la risoluzione n. 14 dell’8 marzo 2024, che per il sismabonus acquisti (nella versione maggiorata del comma 1-septies dell’articolo 16 del DL 63/2013) è possibile ottenere l’agevolazione anche se alcune rifiniture saranno sistemate successivamente alla stipula del rogito, che devono essere effettuate prima della decadenza dell’agevolazione.
Il quesito: le tempistiche dei lavori collegati al Sismabonus acquisti
L’Associazione pone un quesito inerente la detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. ”sismabonus acquisti”), spettante agli acquirenti delle unità immobiliari che fanno parte di edifici ubicati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, ai sensi dell’ordinanza del P.D.C.M. del 28 aprile 2006 n. 3519, oggetto di demolizione e ricostruzione allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che prov