La Corte di Cassazione, con la Sentenza 20/07/2023, n. 21824, ha affermato rilevanti considerazioni in tema di effetti della sospensione giudiziale sulle attività esecutive dell’Amministrazione finanziaria.
La sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso presupposto arresta temporaneamente la possibilità per il creditore di agire in esecutivis, precludendo all’Amministrazione Finanziaria la possibilità di notificare la cartella di pagamento e ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l’esecuzione. Nel caso in cui l’iscrizione a ruolo sia avvenuta anteriormente alla sospensione, in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale, non va dato corso agli atti successivi, risultando impedita anche l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio o straordinario. (Giovambattista Palumbo)