Esaminiamo l’utilizzo del contratto di collaborazione per i lavoratori sportivi e per quelli con mansioni amministrativo – gestionali nella nuova configurazione del rapporto di lavoro sportivo.
Il primo comma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 definisce lavoratore sportivo:
“l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara (l’arbitro) che […], indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo (quindi con l’esclusione dei volontari di cui all’art. 29: è l’onerosità della prestazione sportiva a caratterizzare il lavoratore ed il rapporto di lavoro sportivo).
E’ lavoratore sportivo anche ogni tesserato […] che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti singoli enti affilianti (Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva), tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con l’esclusione delle mansioni di carattere amministrativo – gestionale”.
Da ciò deriva che il rapporto di lavoro sportivo può essere di tipo subordinato, autonomo o parasubordinato (collaborazione coordinata e continuativa) (secondo comma).[1]
Non sono lavoratori sportivi i volontari che prestano la loro opera in modo libero e gratuito presso le ASD o SSD di cui abbiamo parlato nell’articolo pubblicato il 17 Dicembre 2022.
Rapporto di lavoro sportivo: agevolazioni IRPEF
Oltre a ciò, prima di esaminare le agevolazioni sull’IRPEF riservate a coloro che percepiscono compensi dalle associazioni o società sportive dilettantistiche dobbiamo segnalare che esse, prima del D.Lgs 36/2021, già godevano di un regime lavoristico di favore che era previsto dalla lettera d) del secondo comma dell’art. 2 del Decreto Legislativo n° 81 del 2015 (facente parte del c.d. “Jobs act” che disciplina i contratti individuali di lavoro) e che è stata abrogata dall’art. 52, comma 1°, lettera d) del Dlgs 36/2021, modificato dall’art. 30 del Dlgs 136/2022.
Questa disposizione è stata sostituita dal nuovo art. 28 del Dlgs 36/2021 sostituito a sua volta dall’art. 16 del Dlgs 163/2022.
L’attuale art. 28 del Dlgs 36/2021 prevede che le ASD e le SSD affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportive riconosciuti dal CONI o dal CIP (la c.d. “area del dilettantismo”), incluse quelle che hanno la qualifica di ETS, possano utilizzare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa al posto del contratto di lavoro subordinato per le prestazioni lavorative rese a fini istituzionali nei loro confronti.
Ciò significa che tutte le prestazioni lavorative che riguardano il fine istituzionale[2] di questi enti, cioè l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, possono ess