L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alla disciplina del Superbonus 110%, nonché alle opzioni di cessioni previste normativamente, soffermandosi, fra l’altro, sull’attività di controllo e sui profili di responsabilità.
Successivamente, una nuova circolare ha riletto i sei indici di controllo individuati dalle Entrate nel precedente documento di prassi, per valutare la diligenza dei cessionari.
In questo nostro intervento, dopo aver inquadrato la problematica, verifichiamo il possibile ravvedimento di chi ha acquistato i crediti, per poter così sbarrare la strada agli eventuali accertamenti, realizzando così la tanto auspicata compliance.
Superbonus 110%: attività di controllo e profili di responsabilità[1] in tema di utilizzo dei crediti
L’assenza dei requisiti richiesti dalle discipline agevolative in materia di edilizia, nonché la mancata effettuazione degli interventi – contestati attraverso le attribuzioni e i poteri previsti dagli artt. 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/73[2] – determina il recupero della detrazione in quanto indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura o della cessione del credito, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97.
Gli alert della Circolare n. 23/E/2022
L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, procede, in base ad analisi di rischio, alla verifica della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione nei termini di cui all’art.43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 27, commi da 16 a 20, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
Il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario.
Osserva la circolare n.23/E/2022 che:
“la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria.
In particolare, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito”.
Inoltre,
“il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale. La sussistenza della diligenza è sempre esclusa nei casi di compartecipazione all’operazione illecita”.
La valutazione circa la sussistenza o meno del profilo della diligenza in punto di configurabilità del concorso nella violazione va valutata sotto due profili:
- profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito;
- profili correlati alla normativa antiriciclaggio, di cui al D.Lgs.n.231/2007.
In ordine al primo profilo, al punto 5.3. della circolare n. 23/E/2022, vengono individuati sostanzialmente 6 alert:
- “assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
- incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
- sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
- incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
- anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
- mancata effettuazione dei lavori”.
In ordine al secondo profilo – correlati alla normativa antiriciclaggio, di cui al D.Lgs. n. 231/2007 – essi sono rilevanti quali indicatori della responsabilità dei soggetti obbligati di cui all’art.3 del medesimo decreto legislativo,…
…“anche in rag