Importanti novità contenute nell’ultima legge di riforma della Giustizia tributaria e del processo tributario, sono senza dubbio lo spostamento dell’onere della prova a carico dell’amministrazione finanziaria, tenuta ora a provare nel giudizio le violazioni contestate con l’atto impositivo dal contribuente, e la parziale apertura alla prova testimoniale nel giudizio tributario.
Le novità della Legge di Riforma del Processo Tributario
La prova a carico dell’Ufficio
L’art. 6 della legge 130/2022 ha introdotto il comma 5-bis all’art. 7 del D. lgs n. 546/1992 stabilendo che l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato dal contribuente, mentre il giudice stesso fonda la sua decisione sugli elementi e i criteri di prova di valutazione che emergono nel processo stesso e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza risulta assente o è contraddittoria o se insufficiente a dimostrare, in modo puntuale.
Nel caso di richiesta di rimborso, recita l’ultima parte del nuovo art. 7, spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta del rimborso, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il pagamento non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
Sul tema si ricorda che l’art. 2697 c.c., mutuato dal diritto tributario in virtù dell’art. 1, comma 2, D. lgs. n. 546/1992, prevede il c.d. onere della prova (o di allegazione) a carico di “chi vuol far valere un diritto in giudizio (attore sostanziale)” – senza distinguere tra parte processuale attrice e parte convenuta- statuendo che costui “deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Il successivo secondo comma del ciato art. 2697 stabilisce che:
“chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.
Anche nel processo tributario, quindi, vale la regola generale in tema di distribuzione dell’onere della prova dettata dall’art. 2697 codice civile e che, pertanto, in applicazione di tale regola, l’amministrazione finanziaria che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, essendosi ormai da tempo chiarito che la c.d. presunzione di legittimità degli atti amministrativi (un tempo evocata per giustificare la loro idoneità ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica altrui) non opera nei confronti del giudice ordinario (Cassazione n. 955/2016).
L’onere processuale tributario rappresenta una regola decisoria per il giudice affinché, in caso di pro