La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 25165 del 23/08/2022, ha chiarito il rapporto esistente tra querela di falso e sospensione processuale nell’ambito del processo tributario. A seguito della proposizione della querela di falso da parte del contribuente, il giudice deve sospendere il giudizio fino alla definizione, con giudicato, del relativo processo, non potendo decidere la causa sulla base di documentazione non direttamente attinente la pretesa falsità delle sottoscrizioni. Il processo è pertanto sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure incidenter tantum. (Giovambattista Palumbo)