A seguito della pubblicazione della decisione della Commissione Europea relativamente al temporary framework, è stato autorizzato definitivamente lo sgravio contributivo riservato alle aziende del turismo, del commercio e della cultura.
Ciò ha comportato un aumento delle categorie di soggetti che possono avvalersi dello sgravio in esame, che sono state elencate in un’ultima Circolare emanata dall’INPS.
Esonero contributivo per turismo e commercio
Con il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni con la Legge n. 106 del 23 luglio 2021, sono state previste misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, e in particolar modo l’articolo 43, comma 1 prevede che i datori di lavori privati dei settori turismo e stabilimenti termali così come del commercio e del settore creativo, culturale, dello spettacolo, possono accedere a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto in oggetto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, ad esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL.
Tale esonero è comunque riparametrato e applicato su base mensile.
Con la Circolare n. 140/2021 l’Istituto Previdenziale aveva già fornito le prime indicazioni per disciplinare tale esonero, ma su conforme parere del Ministero del Lavoro e del