Al fine di contrastare i comportamenti fraudolenti nell’utilizzo dei bonus edilizi, il Governo, con l’emanazione del recente Decreto antifrode in vigore dallo scorso 12/11/2021, ha previsto:
– l’estensione dei casi di obbligo del visto di conformità;
– l’introduzione di nuovi parametri per la congruità dei costi da attestare nell’ambito del visto di conformità;
– una procedura di controllo preventivo sulle opzioni per la cessione del credito/sconto in fattura;
– nuove procedure Attività di accertamento e recupero somme indebite.
Andiamoli ad esaminare…
Prima di addentrarci nell’argomento ricordiamo che, con le recenti Faq pubblicate, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’estensione dell’obbligo di apporre il visto di conformità e di attestazione della congruità delle spese non sussiste per i contribuenti che, anteriormente al 12 novembre 2021, hanno ricevuto le fatture da parte dei fornitori assolto ai relativi pagamenti.
Decreto Antifrode e Superbonus
Con la pubblicazione in G.U. n. 269 è entrato in vigore dal 12/11/2021 il D.L. n. 157 dell’11/11/2021 rubricato “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” (cd. Decreto Antifrode), col quale sono state introdotte nuove misure attraverso le quali intensificare i controlli, anche preventivi, volti a verificare l’effettiva spettanza della detrazione nonché il sussistere delle condizioni per poter optare per lo sconto in fattura o cessione del credito per gli interventi di “ristrutturazione” o riqualificazione energetica che danno diritto alle detrazioni d’imposta del 110% – 50% – 65% – 70% – 80% – 90%, ecc.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Estensione dell’obbligo del visto di conformità
- Nuova asseverazione della conformità delle spese
- Rafforzamento controlli preventivi
- Attività di accertamento e recupero somme indebite
- Nuovo modello Agenzia delle Entrate per cessione/sconto
- Faq Agenzia Entrate
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Estensione dell’obbligo del visto di conformità
Intervenendo sugli articoli 119 (“Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”) e 121 (“Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”) del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), viene notevolmente ampliato l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio.
Apposizione del visto di conformità |
Il visto deve essere rilasciato dal responsabile di un Centro di assistenza fiscale ovvero da uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, articolo 3 del Dlgs n. 241/1997 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro; iscritti nel registro dei revisori legali; iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria). |
Fino all’11 novembre 2021 l’acquisizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti richiesti, rilasciato dai suddetti soggetti era obbligatorio solo per interventi agevolabili ai fini della maxi detrazione del 110%.
L’adempimento è ora necessario anche nei seguenti casi:
- quando la detrazione del 110% (“Superbonus”) è
- sfruttata dall’avente diritto nella propria dichiarazione dei redditi, a meno che questa non sia presentata direttamente dal contribuente utilizzando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta (di fatto, pertanto, l’obbligo del visto di conformità anche in caso di utilizzo diretto della detrazione del 110% riguarda le dichiarazioni dei redditi presentate tramite un CAF o professionista o società di servizi)
in quanto, in tali ipotesi, l’amministrazione finanziaria può già effettuare controlli preventivi (in precedenza, il visto era richiesto solo quando, anziché operare la detrazione, si optava per la cessione del credito o per lo sconto in fattura);
- sfruttata dall’avente diritto nella propria dichiarazione dei redditi, a meno che questa non sia presentata direttamente dal contribuente utilizzando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta (di fatto, pertanto, l’obbligo del visto di conformità anche in caso di utilizzo diretto della detrazione del 110% riguarda le dichiarazioni dei redditi presentate tramite un CAF o professionista o società di servizi)
- quando si esercita l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in riferimento alle altre detrazioni fiscali per lavori edilizi e cioè:
- recupero patrimonio edilizi