Il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.
Se il contribuente non esercita il dovuto controllo sul professionista delegato, la sua responsabilità per le sanzioni, sotto il profilo della colpa, non può escludersi, non risultando sufficiente per mandarlo esente il dolo del delegato.
Solo nel caso in cui, a fronte delle richieste di consegnare copia delle ricevute, il consulente fornisca fraudolentemente documentazione falsa, allora si dovrebbe concludere per l’inapplicabilità delle sanzioni, difettando in tal caso l’elemento soggettivo della colpa in capo al contribuente.
La Corte di Cassazione ha chiarito quali sono i profili di responsabilità, rispettivamente, del contribuente o del professionista, per le sanzioni in caso di omessa dichiarazione.
Responsabilità di contribuente e professionista: il caso di omessa dichiarazione
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la pronuncia di primo grado, che aveva accolto i ricorsi del contribuente nella parte relativa all’applicazione delle sanzioni.
Per quanto di interesse, l’Agenzia delle Entrate contestava la disapplicazione delle sanzioni in capo al contribuente, denunciando la violazione degli artt. 5 e 6 del Dlgs. n. 472 del 1997, nella parte in cui il giudice di appello aveva, a suo avviso, erroneamente ritenuto non applicabili al contribuente le sanzioni, stante l’esclusiva responsabilità del consulente infedele, già incaricato degli adempimenti contabili e dichiarativi.
“Consulente”, peraltro, non iscritto ad alcun albo professionale e senza alcun titolo abilitativo.
Secondo la Suprema Corte la censura era fondata.