In tema di contributi a ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori, si segnala un recente parere del Fisco sulla gestione contabile e fiscale dei contributi concessi dallo Stato
Nel caso in esame, l’autotrasportatore dichiarava di avere ricevuto, nel corso del 2019 e 2020, delle somme di denaro a titolo di ristoro delle maggiori spese per i trasporti effettuati dopo il crollo del ponte Morandi di Genova: tali contributi confluiscono nel reddito d’impresa?
Trattamento contabile e fiscale del contributo crollo Ponte Morandi
L’istante chiedeva di sapere quale fosse la natura giuridica, il trattamento fiscale e i criteri di contabilizzazione da applicare a tali contributi a ristoro delle maggiori spese sostenute quale autotrasportatore, e se le stesse, posta la loro irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi, potessero essere assimilate ai contributi disciplinati dall’articolo 3, comma 2 dello stesso decreto-legge n. 109 del 2018.
L’istante riteneva che la mancanza di indicazioni nella legge del regime fiscale applicabile ai ristori in argomento e la mancata effettuazione della ritenuta d’acconto (4%) prevista dall’articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, fossero circostanze indicative della volontà del legislatore di voler escludere dalla tassazione gli aiuti in questione.
Tassazione sì o no
L’istante intendeva considerare i contributi ricevuti negli anni 2019 e 2020 come ricavi non imponibili e applicare, in dichiarazione dei redditi, lo stesso trattamento previsto per i contributi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, indicandoli sia tra i componenti positivi che tra i componenti negativi.
Per quanto riguarda, invece, l’indicazione come Aiuto di Stato, lo stesso, a detta dell’istante, non verrebbe esposto