Il Fisco afferma che una stabile organizzazione localizzata nello Stato in cui l’IVA è dovuta, partecipa ad una cessione di beni quando i suoi mezzi tecnici o umani siano utilizzati per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione dei beni o della prestazione dei servizi, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione.
Questo sistema consente di imputare l’acquisto alla stessa stabile organizzazione, che diventa così debitore d’imposta in base al principio di territorialità, assolvendo l’IVA mediante il reverse charge.
I precedenti sui presupposti della stabile organizzazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 193 del 25 giugno 2020, aveva chiarito i presupposti di sussistenza e trattamento tributario di una stabile organizzazione di società estera in caso di gasdotto che passa anche sul territorio italiano.
Nel caso di specie, la Società istante era una società di diritto estero, residente in uno Stato extra-UE e costituita per la progettazione, realizzazione e messa in funzione di un gasdotto, destinato a passare anche per l’Italia.
L’istante faceva in quell’occasione presente che, al fine di gestire la propria attività in Italia, aveva istituito una stabile organizzazione ai sensi dell’articolo 162 del Tuir, che si qualificava tale anche ai fini IVA ai sensi del Regolamento UE n. 282/2011.
L’Agenzia delle Entrate rappresentava che, in merito al coinvolgimento della stabile organizzazione italiana nella prestazione di servizi di trasporto del gas, bisognava fare riferimento all’articolo 7 ter, comma 1, del Dpr. n. 633/72:
“le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato“.