La nuova fattura elettronica, obbligatoria dal 1° gennaio 2021, ha reso nel tempo necessario un adeguamento a nuovi tracciati xml, approvati dal SdI. Si segnala che, il software di fatturazione elettronica Fatturapro.click, in tal senso può rappresentare un valido supporto nelle procedure di fatturazione, in quanto adeguato ai nuovi standard richiesti.
Dal primo ottobre del 2020 si è assistito al progressivo cambio del tracciato xml della fattura elettronica.
I contribuenti hanno potuto scegliere di compilare i vecchi tracciati e codici, ma anche optare per la compilazione della nuova fattura elettronica, che diventa obbligatoria a partire dal 1 Gennaio 2021.
La pena è il rifiuto della fattura, se non si dovesse rispettare questo adeguamento, poiché diventano gli unici approvati dal Sistema di Interscambio.
Gli italiani si sono così abituati al nuovo regime e al nuovo formato xml, anche se i dubbi circa la compilazione non si sono esauriti del tutto.
Per questo, nel seguente articolo, verranno riportati tutti i dettagli sul nuovo tracciato introdotto dall’Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di ricevere sempre più dati completi, utili a supportare l’avvio della dichiarazione precompilata per le partite IVA e la riduzione dell’evasione fiscale.
Il noto software di fatturazione elettronica FatturaPro.click è già adeguato ed aggiornato ai nuovi standard.
Fattura elettronica, obbligatoria dal 1° gennaio 2021: nuovo tracciato e specifiche tecniche, ecco cosa cambia
Il cambiamento più evidente del nuovo tracciato xml risiede nell’introduzione di nuovi documenti, codici di natura e ritenute.
Le ritenute
Tra le novità introdotte con il Provvedimento del 20 aprile 2020, vi è la possibilità di inserire in fattura le ritenute previdenziali, insieme alla ritenuta d’acconto, attraverso alcune opzioni: RT01 (ritenuta persone fisiche), RT02 (ritenuta persone giuridiche), RT03 (contributo Inps), RT04 (contributo Enasarco), RT05 (contributo Enpam) e RT06 (altro contributo previdenziale).
Fattura elettronica: i nuovi codici natura IVA
I nuovi codici natura operazione sono stati aggiornati per poter identificare meglio alcune operazioni finora compresi in un unico codice generico e saranno utili per predisporre le dichiarazioni precompilate IVA.
E’ dunque fondamentale mappare i codici IVA nel gestionale per abbinare i nuovi codici natura alle operazioni svolte, in particolare:
- il codice N2 per le operazioni non soggette si scinde in N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72 e N2.2: non soggette, per tutti gli altri casi;
- il codice N3 per le operazioni non imponibili viene suddiviso in ulteriori specifici, N3.1 per le esportazioni, N3.2 per cessioni intracomunitarie, N3.3 per cessioni verso San Marino, N3.4 destinato alle operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, N3.5 per operazioni a seguito di dichiarazioni d’intento e N3.6 per le altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond;
- il codice N6 per i casi di auto fatturazione, acquisti fuori dall’UE e per importazioni di beni vede nascere i sottocodici N6.1 per la cessione di rottami e materiali di recupero, N6.2 per la cessione di oro e argento, N6.3: per il subappalto nel settore edile, N6.4 per la cessione di fabbricati, N6.5: per la cessione di telefoni cellulari, N6.6 per la cessione di prodotti elettronici, N6.7 per prestazioni nel comparto edile e settori connessi, N6.8 per l’inversione contabile avvenuta nel settore energetico e, infine, N6.9 per tutti gli altri casi;
Tipologia documento
Le novità più numerose introdotte dal nuovo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per il 2021 riguarda le tipologie documento.
In particolare, dai 7 documenti disponibili nel vecchio tracciato, si passa a 21.
Tra i nuovi documenti, i più importanti sono:
- TD16, TD17 e TD18 per l’acquisto di servizi o beni provenienti da soggetti fuori dall’UE e per assolvere al reverse charge “interno” ed “esterno”.
Per la precisione, il termine reverse charge si riferisce all’inversione contabile dell’IVA sul destinatario, sia esso italiano o proveniente dall’estero;
- TD20 e TD21 ovvero le autofatture.
Sono soggette ad autofatturazione le operazioni effettuate da soggetti extra UE, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi specifici e le prestazioni di servizi generici. Inoltre, attraverso il TD21 è possibile provvedere all’emissione della fattura nel caso in cui il cessionario / committente non riceve la fattura;
- TD24 e TD25 da utilizzare per le fatture differite, emessa in un momento successivo a quello della cessione dei beni o della prestazione dei servizi, al massimo entro il 15 del mese successivo rispetto all’operazione;
- TD26: utilizzato per vendita di beni ammortizzabili o passaggi interni;
- TD27: serve a identificare le fatture emesse per cessione gratuite senza rivalsa o autoconsumo.
Va utilizzato, ad esempio, per l’emissione dell’autofattura riepilogativa riferita agli omaggi consegnati senza rivalsa IVA.
Adeguarsi alle nuove specifiche
Dal 1 gennaio 2021, quindi, anche i contribuenti affezionati al vecchio tracciato hanno dovuto abbandonarlo e passare alla fattura elettronica, più semplice ma precisa.
Come possono fare questi contribuenti ad adeguarsi al nuovo Provvedimento?
Per prima cosa affidandosi a software aggiornati per la fatturazione elettronica, che includano i nuovi codici natura e le nuove tipologie di documento.
Attenzione, poi, alla firma digitale da apporre sulla fattura per qualificare i documenti.
Per chi avesse ulteriori dubbi, sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche, utile e molto pratica per entrare in confidenza con il nuovo tracciato XML.
Redazione
Venerdì 29 gennaio 2021