Con nota del 13 luglio 2020, a seguito delle critiche espresse sul parere del 9 luglio 2020 in tema di fatturazione elettronica, il Garante ha precisato che il parere non riguarda la fattura elettronica in se, ma le innovazioni con le quali il legislatore – e, conseguentemente, l’Agenzia delle entrate – ha esteso l’utilizzo, a fini di controllo, di ulteriori dati ricavati dalle fatture elettroniche, non fiscalmente rilevanti.
Con lo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ricorda il Garante, si è infatti disposto, tra l’altro, l’utilizzo, a fini fiscali, dei c.d. “dati fattura integrati”, comprensivi di dati di dettaglio inerenti anche l’oggetto della prestazione del bene o del servizio. Molti di questi dati non rilevano a fini fiscali e possono invece rivelare dati di natura sanitaria o la sottoposizione dell’interessato a procedimenti penali, come nel caso di fatture per prestazioni in ambito forense o ancora specifiche informazioni su merci o servizi acquistati. La memorizzazione, a prescindere dall’eventuale utilizzo, delle fatture nella loro integralità comporta dunque l’acquisizione massiva di una mole rilevantissima dei dati , inerenti tra l’altro i rapporti fra cedente, cessionario ed eventuali terzi, fidelizzazioni, abitudini e tipologie di consumo, regolarità dei pagamenti, appartenenza dell’utente a particolari categorie.
Tale estensione del novero dei dati trattati dall’amministrazione fiscale contrasta con il principio di proporzionalità su cui si basano l’ordinamento interno ed europeo e configura un sistema di controllo irragionevolmente pervasivo della vita privata di tutti i contribuenti, senza peraltro migliorare il doveroso contrasto dell’evasione fiscale. (Valeria Nicoletti)
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