-
Premessa.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a seguito della soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, disposta dall'art. 19, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ne ha assunto i compiti e le funzioni, tra le quali anche quella consultiva.
Il 10 febbraio è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n.33, il nuovo regolamento, datato 14 gennaio, a firma del presidente dell’ANAC Raffaele Cantone, concernente l’esercizio della funzione di componimento delle controversie (c.d. consultiva), adottato nella seduta dell’Autorità il 2 settembre dello scorso anno, onde determinare le modalità operative per l'esercizio della funzione consultiva, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di appalti pubblici.
Al riguardo possiamo distinguere due tipologie di consultiva:
-
una prima che potremmo definire “normativa” in quanto espressamente prevista da specifiche disposizioni di legge;
-
un’altra “procedurale”, avuto riguardo all’assenza di un ancoraggio normativo nella casistica.
Esaminiamo di seguito le due diverse procedure.
-
La funzione consultiva “normativa”.
Come detto, tale attività è espressamente prevista da talune disposizioni normative, nel dettaglio ai sensi:
-
dell’articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l’Autorità esprime parere non vincolante, a seguito di iniziativa della stazione appaltante e di una o più parti in causa, in relazioni a dispute emerse durante le procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione della controversia;
-
dell’articolo 69, comma 3, del già citato decreto l’Autorità si pronuncia, entro 30 giorni, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle particolari condizioni di esecuzione del contratto previste nel bando;
-
degli articoli 1, comma 82, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l’Autorità formula, entro trenta giorni, nel caso di revoca di un incarico amministrativo di vertice (compreso quello di segretario comunale o provinciale) o dirigenziale, un parere contenente eventualmente una richiesta di riesame del provvedimento di revoca adottato dall'amministrazione, laddove emerga una correlazione tra detto provvedimento e l'attività di prevenzione della corruzione svolta dal soggetto