Riprendiamo l’analisi del bonus fiscale pensato per incentivare le aggregazioni aziendali. Come abbiamo visto nella prima parte, non si tratta di una assoluta novità, dato che già nel 2006 una norma analoga era stata introdotta dalla Legge.
Due sono, ad ogni modo, i punti che differenziano la nuova disciplina da quella previgente. Andiamoli ad esaminare…
I due punti che differenziano l’attuale disciplina del bonus fiscale per le aggregazioni aziendali dalla precedente sono, in particolare:
- il beneficio fiscale non può essere goduto nell’immediato, ma solo dopo un periodo d’imposta;
- tra le cause ostative all’agevolazione rientra il controllo delle società partecipanti all’operazione di aggregazione da parte di un unico soggetto. Diversamente, dal passato, però, il controllo come causa ostativa è circoscritto alla detenzione dei voti esercitabili in assemblea e non anche alle altre forme di controllo previste dall’art. 2359 del c.c.
Dopo aver delineato la scorsa settimana l’ambito soggettivo e oggettivo della norma, ci occuperemo nel proseguo:
- dell’ambito temporale;
- dei requisiti per fruire dell’agevolazione;
- degli effetti fiscali.
Bonus fiscale per le aggregazioni aziendali: ambito temporale
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale ex art. 11 del D.L. n. 34/2011 è necessario che l’operazione di aggregazione sia effettuata in un intervallo temporale compreso tra il 1.5.2019 e il 31.12.2022.
Come si può vedere il periodo è ampio, ma per non incorrere in errori occorre aver chiaro cosa s’intende per “data di esecuzione”.
Osserviamo anzitutto che nel nostro ordinamento non esiste una norma che stabilisce con precisione quando una operazione straordinaria assume efficacia fiscale.
Nel campo tributario gli unici riferimenti normativi sono dati dalle disposizioni sulla post/retro datazione, pertanto occorre consultare la norma civilistica.
Ebbene, è proprio partendo dal dato civilistico che l’Amministrazione Finanziaria nella Circolare n. 16/E/2007 ha chiarito che:
- la data di perfezionamento di una operazione di fusione è, ai sensi dell’art. 2504-bis, secondo comma del c.c.[1], quella di iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese;
- in caso di fusione per incorporazione la data da prendere a riferimento per l’agevolazione è quella successiva in cui si registra l’effetto posticipato dell’operazione e non quella di iscrizione nel Registro delle Imprese.