Si avvicina la campagna bilanci 2020 relativamente all’esercizio che si chiuderà il 31/12/2019 e il tema della continuità aziendale torna alla ribalta, dovendo gli organi amministrativi delle società di capitali stabilire se è possibile continuare ad applicare criteri di funzionamento oppure virare su criteri di cessione ove la gestione aziendale mostra evidenti segni di profonda crisi economico-finanziaria.
Vediamo come alcuni indici (in particolare il Debt Service Coverage Ratio, o DSCR), utili in sede di controllo revisionale, potrebbero essere utilizzati in fase preventiva dalla governance societaria, per scegliere consapevolmente i criteri di valutazione da applicare al bilancio riferito all’esercizio 2019.
Prima di passare all’analisi e al calcolo dell’indice di allerta Debt Service Coverage Ratio (DSCR), introduciamo innanzitutto la riforma del Codice della Crisi di Impresa.
Il nuovo Codice della Crisi di Impresa influenzerà i bilanci d’esercizio 2019?
Una domanda preliminare che appare utile porsi in relazione alla fase di approntamento del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019 e se le norme contenute nel Codice della Crisi di impresa (in sigla Cci) emanato con il D.Lgs. n. 14/2019, possano impattare sui comportamenti che gli organi societari dovranno adottare in sede di stesura dei progetti di bilancio 2019 o se, invece, gli indici ed indicatori di allerta contenuti nel Cci abbiamo una valenza esclusivamente in campo revisionale.
Questa domanda parte dalla constatazione che il riformato art. 2086 del codice civile pone, per gli organismi collettivi, la necessità di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, in ragione della loro natura e dimensione, anche in funzione della rilevazione puntuale delle situazioni di crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale, anche e soprattutto in fase prognostica [1].
Se uno degli obiettivi dell’istituzione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile è misurare l’eventuale perdita della continuità aziendale, è altrettanto evidente che le misure poste a salvaguardia del mantenimento delle condizioni di funzionamento dell’impresa, riguardano anche la fase preparatoria del bilancio d’esercizio, dove gli organi societari devono scegliere quali criteri valutativi applicare alle voci del bilancio in corso di formazione.
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