Ecco un vademecum delle principali norme e sentenze relative all’emissione della fattura di un avvocato sulla base del regime (ordinario o forfettario) adottatto, corredato di fatture di esempio e tabelle riepilogative.
Fattura dell’avvocato: differenze tra regime ordinario e forfettario
La fatturazione dell’avvocato risente, naturalmente, del regime fiscale adottato, nonché del destinatario della stessa.
L’adozione del regime ordinario fa sì che il professionista debba emettere la fattura secondo l’esempio proposto nell’Allegato A; quindi occorre applicare:
- l’IVA, in ragione del 22% (Art. 16, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) sul compenso professionale, sulle spese forfetarie del 15% (Art. 16, del L. 23 febbraio 1995, n. 41), sulle eventuali spese non documentate e sul contributo alla Cassa forense;
- la ritenuta fiscale si applica in misura del 20% (Art. 25, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) sul compenso professionale e sulle spese forfetarie del 15%.
In particolare, il suddetto art. 16, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85, recita:
“1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto concorrono a formare la base imponibile le maggiorazioni, rapportate al corrispettivo, delle quali è prevista la rivalsa per legge, addebitate dai soggetti iscritti in albi professionali a titolo di contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza e di assistenza di appartenenza. […]”.
La fattura dell’avvocato in regime forfettario
L’adozione del regime forfetario semplifica lo schema della fatturazione (si veda l’Allegato B), in quanto aderendo allo stesso, ai sensi dell’art. 1, commi 54 – 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190:
- non si applica l’IVA;
- non si applica la ritenuta fiscale di cui al suddetto art. 25, del D.P.R. n. 600/1973 (Il destinatario della fattura non deve effettuare alcuna ritenuta fiscale, del resto non esposta in fattura).
Fattura a destinatario privato, con partita IVA e PA
In quanto al destinatario, occorre fare il distinguo tra cliente privato, cliente avente la partita IVA e cliente né privato, né titolare di partita IVA che è tenuto ad effettuare la ritenuta fiscale.
Il cliente privato:
- è tenuto a pagare l’IVA addebitatagli (se la fattura è emessa in regime forfetario, come anticipato, non c’è