In tema di accertamento tributario non sussiste l’obbligo di redigere il verbale di chiusura delle operazioni. Il processo verbale (PVC) di verifica e di chiusura delle operazioni è richiesto solo nel caso di accesso diretto ad acquisire la documentazione e non in caso di accertamento cosiddetto a tavolino
In tema di accertamento tributario non sussiste l’obbligo di redigere il verbale di chiusura delle operazioni qualora il contribuente, richiesto in sede di accesso di depositare documenti, consegni poi gli stessi presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria
Il processo verbale di verifica e di chiusura delle operazioni è richiesto solo nel caso di accesso diretto ad acquisire la documentazione e non in caso di accertamento cosiddetto a tavolino (Cass sent. n. 15153/2019).
Sullo stesso argomento si veda commento alla Sentenza 582/2019–>
Verbale di chiusura – Presupposti normativi
L’art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) al comma 7 prevede il diritto del contribuente, sottoposto a verifica fiscale, di presentare all’ufficio, entro il termine di sessanta giorni, osservazioni e richieste che dovranno essere valutate dallo stesso ufficio impositore.
L’accertamento non può essere emesso, quindi, prima della scadenza di tale termine, eccezion fatta per situazioni di particolare e motivata urgenza; non è applicabile sanzione in caso di violazione, ma è prevista una forma di contraddittorio differito rispetto alla verifica ovvero un contraddittorio preventivo da svolgere subito dopo il processo verbale e prima dell’emissione del