In questo primo approfondimento (di una serie) introduciamo il tema delle ispezione del lavoro e di chi se ne occupa, con particolare riguardo ai poteri e ai limiti del personale ispettivo.
Gli accessi ispettivi e la relativa attività di controllo rappresentano, per il datore di lavoro, una fase molto delicata per le possibili conseguenze che ne potrebbero derivare: il datore di lavoro vive spesso le fasi dell’ispezione con preoccupazione e timore anche perché, non di rado, non conosce le modalità di svolgimento e i diritti di cui gode durante la stessa.
Anche gli ispettori del lavoro, d’altro canto, si trovano in una posizione spesso scomoda nel contrastare quotidianamente comportamenti non virtuosi legati, in particolare, all’impiego di lavoratori in nero da parte di aziende parzialmente o totalmente sconosciute (lavoro sommerso), all’impiego di lavoratori formalmente in regola ma che nei fatti non lo sono (lavoro irregolare) o all’impiego di lavoratori extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno (lavoro illegale).
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)
L’organo deputato alle attività ispettive è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che, a partire dal 1 gennaio 2017 (1), ha accorpato il personale di Inps, Inail e Ministero del Lavoro divenendo l’unico organo di vigilanza in materia di lavoro e previdenza.
Gli ispettori delle sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro (ITL) hanno il compito di verificare il rispetto della normativa in materia di lavoro in tutte le aree di competenza loro assegnate dalla legge ed in particolare controllare che:
- il datore di lavoro abbia regolarmente assunto tutto il personale presente sul luogo di lavoro e che quindi non sia impiegato “personale in nero”;
- non siano attuati comportamenti discriminatori nei confronti di alcuni lavoratori;
- l’inquadramento del lavoratore sia corretto;
- venga rispettato l’orario di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali, le ferie, i permessi e se gli eventuali straordinari risultano regolarmente retribuiti;
- il datore di lavoro sia stato preventivamente e legittimamente autorizzato all’installazione degli impianti audiovisivi e le apparecchiature di videosorveglianza;
- gli ambienti di lavoro siano igienicamente adeguati e dotati di sistemi di sicurezza per il corretto funzionamento degli impianti elettrici;
- i macchinari e le attrezzature funzionino correttamente e siano soggetti a manutenzione periodica;
- ai dipendenti siano stati forniti i dispositivi di protezione