Se al momento della ricezione dell’atto il consegnatario si qualifica come “amica” la notifica non è valida, in quanto il rapporto amicale è cosa diversa dal rapporto di parentela, né la persona amica è qualificabile come addetta alla casa. È questa sinteticamente la conclusione raggiunta dalla Corte di Cassazione
Se al momento della ricezione dell’atto il consegnatario si qualifica come “amica”, la notifica non è valida, in quanto il rapporto amicale è cosa diversa dal rapporto di parentela, né la persona amica è qualificabile come addetta alla casa.
È questa sinteticamente la conclusione raggiunta dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 9371 del 4 aprile 2019.
Notifica di cartella tributaria ad un’amica – Il caso
La Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto parzialmente l’appello del contribuente avverso una sentenza della CTP di Roma, di accoglimento parziale di un ricorso da lui proposto avverso un preavviso di fermo amministrativo.
La CTR, in particolare, aveva ritenuto illegittima la notifica di una delle tre cartelle sottese al preavviso di fermo impugnato, ritenendo invece legittima la notifica