L’ufficio dell’Agenzia Entrate Riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso non può farsi assistere da un avvocato del libero foro iscritto nel relativo albo professionale. Tuttavia la mancanza del potere di rappresentanza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, può essere sanata in fase di impugnazione ossia anche in appello
L’ufficio dell’Agenzia Entrate Riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso, non può farsi assistere da un avvocato del libero foro iscritto nel relativo albo professionale.
Tuttavia la mancanza del potere di rappresentanza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, può essere sanata in fase di impugnazione ossia anche in appello ai sensi dell’art. 182 C.p.c. (CTR Campania n. 443/2018).
Si prende spunto da questa interessante decisione per tracciare le linee guida dell’assistenza tecnica nell’ambito del processo tributario ex art.12 del D. Lgs n. 546/1992.
Il caso
La controversia prende origine dall’impugnativa proposta dalla società contribuente avverso una serie di cartelle di pagamento a titolo di Irap, Ires ed Iva eccependone l’illegittimità per omessa precedente notifica.
L’Agente della riscossione, già Equitalia Sud, si è costituito in giudizio rappresentata e difesa da un avvocato del libero f