In tema di imposta di registro, al fine della fruizione delle agevolazioni prima casa, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, occorre quest’ultimo trasferisca ivi la propria residenza entro il termine di diciotto mesi dall’atto, in caso contrario, si configurerà l’ipotesi di inadempimento di un vero e proprio obbligo del contribuente verso il Fisco, con conseguente decadenza dal beneficio
Con l’ordinanza n. 9433 del 17 aprile 2018 la Corte di Cassazione ha confermato che, in tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cosiddette prima casa postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, che quest’ultimo trasferisca ivi la propria residenza entro il termine di diciotto mesi dall’atto.
In caso contrario, si configurerà l’ipotesi di inadempimento di un vero e proprio obbligo del contribuente verso il Fisco, con conseguente decadenza dal beneficio, provvisoriamente accordato dalla legge, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore, caratterizzata dalla non imputabilità al contribuente e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, la cui ricorrenza va esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato (Cass. n. 7067/14, 13148/16, 20066/15, 2527/14, 9776/2009, sez. un. n. 1196/00).
In pratica, il termine di 18 mesi non può tenere conto delle cd. “lungaggini” burocratiche, valendo solo la data di stipula dell’atto.
La decadenza dall’agevolazione prima casa
Come è noto, l’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile se:
- le dichiarazioni previste dalla legge sono