Si analizza il caso di accertamento nei confronti di una contribuente acquirente di autovettura con finanziamento. Il ricorso mira a considerare la compatibilità delle risorse finanziarie della contribuente accertata con le possidenze considerate con l’applicazione del redditometro o dell’accertamento sintetico
La Cassazione ha affermato che la contribuente aveva dimostrato che l’acquisto dell’autovettura era stato effettuato con finanziamento, che lei ed il proprio coniuge, che aveva partecipato all’acquisto sottoscrivendo il contratto di finanziamento, avevano accumulato nel tempo risorse finanziarie già soggette a tassazione, che il reddito familiare annuo ammontava ad oltre 25.000 euro, e che pertanto era «congruo […] in quanto in linea con i parametri per il mantenimento della sola autovettura posseduta dalla famiglia».
Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente (in questo caso l’ufficio) non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riser