scade il prossimo 31 ottobre il termine per i pensionati, per l’invio del Modello RED, in caso di sussistenza di redditi in concomitanza del trattamento pensionistico: indicazioni e chiarimenti in ordine ai redditi e alle situazioni che configurano l’obbligo in questione
Il Messaggio INPS chiarisce i termini e gli interessati
Sulla base del divieto di cumulo dei redditi di lavoro autonomo con la pensione prevista dal comma 4 dell’articolo 10, Decreto Legislativo n. 503/1992, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’ente erogatore della medesima una dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo che faccia riferimento all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per lo stesso anno. Sulla base di tale disposizione, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2016, i quali siano soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi di lavoro autonomo, dovranno dichiarare entro il termine del 31 ottobre 2017, data di scadenza della dichiarazione dei redditi per l’anno 2016, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2017, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016. Proprio per tale ragione, l’INPS è dovuto intervenire con il Messaggio n. 4189 del 25 ottobre 2017, fornendo chiarimenti per quanto concerne l’individuazione dei pensionati che sono tenuti a comunicare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2016.
I redditi soggetti alla dichiarazione Modello RED e le modalità di invio
I redditi da dichiarare saranno tutti quelli da lavoro autonomo al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali; anche il reddito di impresa dovrà essere dichiarato al netto delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito stesso.
Così tutti i pensionati che non si trovano nelle condizioni segnalate nel prosieguo, devono effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo entro il 31 ottobre 2017, se conseguiti nell’anno 2016; la dichiarazione potrà essere presentata:
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tramite CAF e soggetti abilitati ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997;
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tramite il sito www.inps.it, con l’accesso con PIN dispositivo, accedendo ai servizi online del sito e selezionando la voce “Dichiarazione Reddituale – RED semplificato”, per la dichiarazione RED. Nel successivo pannello occorrerà poi scegliere la campagna di riferimento, che è quella 2017, facente riferimento alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2016.
I soggetti esclusi dall’obbligo di dichiarazione
Rimane fermo il fatto che come segnalato anche dall’Istituto Previdenziale, è necessario tenere conto di svariate eccezioni all’obbligo di comunicazione, per cui sono soggetti esclusi dall’obbligo di dichiarazione:
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i titolari di pensione ed assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre del 1994:
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i titolari di pensione di vecchiaia con decorrenza successiva al primo gennaio 2001 (le quali sono interamente cumulabili con redditi da lavoro autonomo indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione, ex articolo 72 della L. n. 388/2000);
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i titolari di pensione di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo (sulla base del fatto che dal 1° gennaio 2009 tale tipologie di pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro ex art. 19 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008);
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i titolari di pensione di anzianità ovvero di trattamento di prepensionamento a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ciò in quanto dal primo gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili; per approfondire, Circolare INPS n. 108/2008);
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i titolari di pensione ovvero assegno di invalidità a carico dell’AGO ovvero delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, che abbiano un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (Cfr. Circolare INPS n. 20/2001); l’INPS ha precisato che ai fini dei 40 anni viene considerata utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché essa sia già stata utilizzata per la liquidazione di supplementi (così Circolare INPS n. 22/1999 e Messaggio INPS n. 4233/1999).
Con riferimento agli assegni di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo, o di impresa, si applicano le riduzioni stabilite nella Tabella C allegata alla Legge n. 335/1995, continuandosi ad adoperare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Particolati situazioni di esclusione dall’obbligo di comunicazione
Rimane comunque fermo il richiamo – segnalato dal Messaggio INPS in esame – ad alcune situazioni particolari, per le quali vige una diversa disciplina:
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l’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 503/1992 stabilisce che le condizioni di incumulabilità con i redditi di lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti e relativo al corrispondente annuo. Così, i titolari di pensione invalidità non sono assoggettati al divieto di cumulo qualora nell’anno 2016 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo che sia pari o inferiore a euro 6524,57;
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l’articolo 10, comma 5, del D.Lgs. n. 503/1992 prevede che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con quelli derivanti da attività di lavoro autonomo, se le attività sono svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed istituzioni pubbliche e private: ragion per cui i suddetti anziani non avranno necessità di comunicare il proprio reddito di lavoro autonomo.
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il comma 4-bis dell’articolo 11 della L. n. 374/1991 stabilisce che le indennità previste per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza Comunque denominati;
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le indennità e gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2 del TUEL, percepiti dagli amministratori locali, così come le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive per presidenti e membri dei Consigli regionali, parlamentari nazionali ed europei, non costituiscono redditi utili ai fini del cumulo con la pensione;
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le indennità di cui all’articolo 8 della L. n. 276/1997, percepite dai giudici onorari aggregati sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico per l’esercizio delle loro funzioni.
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ai sensi dell’articolo 86 della L. n. 342/2000, sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione, anche pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario.
La violazione dell’obbligo di comunicazione
Ma cosa succede qualora tale dichiarazione non venga effettuata? I titolari di pensione che omettono di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo – qualora siano obbligati a farlo – saranno tenuti a versare all’ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno in cui si riferisce la dichiarazione medesima, ai sensi di quanto visto dal comma 8-bis dell’articolo 10, D.Lgs. n. 503/1992, così come inserito dal comma 211 della Legge n. 662 del 1996; tale somma sarà prelevata dall’ente previdenziale sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
Dichiarazione preventiva per le somme conseguite nel 2017
Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno: così, gli interessati saranno tenuti a rilasciare all’Ente Previdenziale competente un’apposita dichiarazione secondo le modalità già segnalate in precedenza. Le trattenute saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi percepiti, e rilasciate dagli interessati entro il 31 ottobre 2017, pertanto i pensionati per i quali trova applicazione il divieto di cumulo di pensione con redditi da lavoro autonomo sono tenuti a comunicare anche il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2017. Le ritenute verranno così operate a preventivo, e conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2017, resa a consuntivo per l’anno 2018.
Le regole per il pubblico impego
Una piccola nota riguarda gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, in caso di divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro nel caso dei trattamenti pensionistici di inabilità: si configurano così i trattamenti pensionistici privilegiati nonché quelli derivanti dalla dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (il trattamento pensionistico di inabilità è regolato infatti dalla Legge Finanziaria 2001 – L. n. 388/2000 – articolo 72, comma 2, che prevede che le quote di pensione diretta di anzianità, invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’AGO, sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del FPLD, sono cumulabili:
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con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%;
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con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50 %.
Nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi; ne consegue che in sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione il richiedente sottoscrive l’avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma ovvero dipendente dopo la cessazione dal servizio deve darne comunque tempestiva comunicazione.
28 ottobre 2017
Antonella Madia