Cumulo previdenziale per i professionisti: le modalità operative

le delucidazioni ed i chiarimenti forniti dall’INPS con riferimento al cumulo dei periodi contributivi non coincidenti, a seguito di modifica apportata con la Legge di Bilancio 2017, la quale ha previsto l’estensione di tale facoltà anche per gli iscritti alle casse professionali

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateCumulo previdenziale per i professionisti dopo la modifica apportata con Legge di Bilancio 2017

Con Circolare n. 140 del 12 ottobre 2017, l’INPS ha reso note ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza privati: ciò è stato necessario in quanto, a seguito della modifica apportata dalla Legge n. 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017) alla Legge n. 228 del 2012, è stata garantita la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui alla Legge n. 228 del 2012, ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, anche nei confronti degli iscritti agli Enti di previdenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996, che non siano già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, della L. n. 228/2012, ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

La modifica apportata con Legge di Bilancio 2017

Per quanto riguarda la disposizione modificata, per via della quale è stato necessario emanare le Circolari nn. 60 e 140 del 2017, è opportuno fare una breve introduzione: in particolare, la disposizione in questione permette il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti, ovvero dei contributi previdenziali versati alle casse di previdenza dei professionisti. La modifica è stata apportata nello specifico con l’articolo 1, comma 195, della Legge di Bilancio 2017, Legge n. 232/2016, prevedendo a partire dal 1° gennaio 2017 l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui alla Legge n. 228/2012, ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, anche nei confronti degli iscritti agli enti di previdenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996 (non già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, della Legge n. 228/2012, anche nel caso in cui essi abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni). Così l’articolo 1, comma 239, come modificato dall’articolo 1, comma 195, lettera b) della Legge n. 232/2016 prevede ora che “ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché’ agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione”.

Le istruzioni fornite dall’INPS per la gestione del cumulo

In particolare, già con Circolare INPS n. 60 del 16 marzo 2017 sono state fornite le prime istruzioni applicative delle disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi, limitatamente però ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti da parte degli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima ed alla gestione separata. Con la recente Circolare INPS n. 140 del 12 ottobre scorso, sono stati così sciolti i dubbi formulati con riferimento alla Circolare n. 60/2017 (a seguito del nulla osta ricevuto da parte del Ministero del Lavoro) e l’INPS ha proceduto a fornire ulteriori chiarimenti con particolare riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996.

Mette comunque in chiaro tale ultima Circolare che:

  • per tutto quanto non sia espressamente previsto, bisognerà fare riferimento alla Circolare INPS n. 120/2012, ove compatibile;

  • ulteriori istruzioni in materia potranno essere rinvenute a seguito di stipula da parte dell’Istituto di apposite convenzioni con le casse professionali di riferimento.

Pensione di vecchiaia in cumulo

Tale facoltà – per quanto concerne la pensione di vecchiaia in cumulo – può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell’articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24.

Così, secondo quanto chiarito dalla Circolare in esame, la pensione di vecchiaia in cumulo non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017, e il trattamento pensionistico pro-quota a carico delle gestioni INPS decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti più elevati tra quelli previsti dal comma 239 della Legge n. 228/2012. Qualora invece sussistano già i requisiti ulteriori rispetto ad anzianità contributiva e di vecchiaia, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il datore lavoratore o lavoratrice risulta essere da ultimo iscritto, il trattamento pensionistico pro-quota avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Pensione anticipata, ai superstiti ovvero inabilità in cumulo

Per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo dovranno però sussistere gli eventuali requisiti previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, come ad esempio la cessazione dell’attività di lavoro dipendente ovvero la cancellazione dagli Albi professionali. La pensione anticipata in regime di cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda, che comunque non può essere anteriore al 1° febbraio 2017.

La facoltà di cumulo – sulla base di quanto stabilito dalla Legge n. 232/2016 – è possibile anche per quei soggetti che presentino periodi di contribuzione presso enti di previdenza privati per conseguire i trattamenti di inabilità: per quanto riguarda tale assegno di inabilità, la ripartizione dell’onere derivante dalla maggiorazione tra le diverse forme assicurative che cumulano, viene effettuata tenendo conto del rapporto tra anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal soggetto interessato in ciascuna forma, e l’anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal soggetto nelle diverse forme interessate. La facoltà di cumulo non è prevista invece per quanto riguarda invece l’ottenimento dell’assegno di invalidità.

La facoltà di cumulo potrà essere esercitata anche per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato ovvero pensionato, con periodi di contribuzione anche presso gli enti di previdenza privata: in particolare il diritto alla pensione indiretta si consegue sulla base dei requisiti di assicurazione e di contribuzione così come tutti gli altri ulteriori requisiti richiesti alla forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Tale facoltà si ha però solamente per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017 in poi.

La domanda

Andando alla modalità di gestione della domanda del trattamento pensionistico in cumulo, i soggetti che intendono esercitare tale facoltà dovranno presentare relativa domanda all’ente previdenziale di ultima iscrizione, in particolar modo alla forma assicurativa dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.

Qualora il soggetto interessato risulti iscritto in più forme assicurative contemporaneamente ha la possibilità di scegliere l’ente previdenziale al quale vuole inoltrare la domanda. L’ente istruttore – una volta accertata la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico richiesto – acquisisce le quote di pensione di competenza delle forme interessate al cumulo, e nel caso in cui l’ente in questione liquidi la pensione di vecchiaia in pro-quota, dovrà comunicare all’INPS il relativo pro-quota.

Ma la Circolare n. 140/2017 non si limita solamente alla definizione della domanda, prevedendo anche le modalità di calcolo dei pro-quota a carico dell’INPS, e alla gestione dei periodi di iscrizione in modo tale da convertirli in ciascuna gestione. Infatti, i periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono ai fini del cumulo nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:

  • sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;

  • 26 giorni equivalgono ad un mese e viceversa;

  • 78 giorni equivalgono a un trimestre e viceversa;

  • 312 giorni equivalgono a un anno e viceversa;

così da ricondurre ad una stessa unità temporale diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni.

Con riferimento invece al pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo, esso sarà effettuato da parte dell’INPS che stipulerà apposite convenzioni con gli enti di previdenza privati interessati. L’onere dei trattamenti sarà a carico delle singole gestioni e forme pensionistiche, ciascuna in relazione alla propria quota.

17 ottobre 2017

Antonella Madia