OIC 16: interruzione del processo di ammortamento e valutazione delle performance aziendali

Principio OIC 16 e gestione degli ammortamenti dei beni ad utilità pluriennale. Vediamo quali gli obblighi degli amministratori delle società degli analisti esterni chiamati ad esaminare le performace aziendali. Nel presente articolo ci occuperemo di esaminare le conseguenze del cambiamento di indirizzo assunto dall’Organismo Italiano di Contabilità.

ammortamento integrale beni inferiori 516 euroL’Organismo Italiano di contabilità nel mese di giugno 2014 è giunto alla modifica definitiva del principio contabile n. 16 riguardante le immobilizzazioni materiali, introducendo delle novità in materia di interruzione del processo di ammortamento, sia dal punto di vista degli obblighi degli amministratori delle società, sia dal punto di vista degli analisti esterni chiamati ad esaminare le performace aziendali.

Nel presente articolo ci occuperemo di esaminare le conseguenze di questo cambiamento di indirizzo assunto dall’Organismo.

L’ammortamento: aspetti preliminari

L’ammortamento è per definizione il procedimento amministrativo – contabile di ripartizione di un costo pluriennale negli esercizi di durata utile del bene, indipendentemente dal risultato conseguito nell’esercizio1. Non si tratta, dunque, né di un procedimento di valutazione dei cespiti, né di un procedimento finalizzato alla costituzione di fondi per la sostituzione delle immobilizzazioni2.

In queste ultime osservazioni si esprime, chiaramente, la motivazione basilare che impedisce di non ammortizzare un bene strumentale: i processi di senescenza, obsolescenza e inadeguatezza tecnico-produttiva, sfuggono alle risultanze annuali, che seppur negative non consentono politiche di bilancio che portino alla mancata rilevazione degli ammortamenti.

In pratica, il nuovo OIC 16 non consente se non a determinate condizioni di teorizzare e praticare “l’avulsione” delle quote di ammortamento per lenire gli effetti di risultati economici in perdita.

L’ammortamento secondo le regole civilistiche

L’art. 2426 del cod. civ., co. 1, n.2) recita: il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.

La norma pone l’obbligo di ammortizzare le immobilizzazioni materiali ed immateriali, secondo un piano sistematico che sia guidato dalla stima della possibilità residua di utilizzazione.

La stima dell’utilità residua del cespite, va fatta anno per anno e se conduce alla modifica del piano di ammortamento originario, in conseguenza di circostanze sopravvenute (ad es. cambi di tecnologia che non consentono più l’utilizzazione dello stesso bene nei cicli di produzione aziendali) di questo se ne deve dare informazione nella Nota Integrativa. E’ importante sottolineare, in coerenza con il tema del presente articolo, che la norma non consente un arresto del processo di ammortamento; anzi, impone la stima della residua possibilità di utilizzazione, con l’obbligo di ammortizzare fino al momento (come sarà chiarito più avanti) in cui il valore contabile del bene sarà maggiore o uguale al valore di recupero finale.

L’algoritmo di base del calcolo delle quote di ammortamento

Secondo la dottrina aziendalistica3 la quota di ammortamento va calcolata secondo il seguente algoritmo:

Qa = (Cs – Vrf) / n

dove:

Qa = quota annua di ammortamento;

Cs = Costo storico da ammortizzare;

Vrf = Valore finale di recupero;

n = il numero degli anni di durata utile del bene.

La formula matematica per il calcolo della quota di ammortamento stabilisce due principi importanti:

La formula matematica per il calcolo della quota di ammortamento stabilisce due principi importanti:

  1. la quota di ammortamento deve essere calcolata dividendo il costo di acquisizione del bene strumentale, al netto del valore residuo recuperabile dalla dismissione del bene, per il numero degli anni di durata Se non fosse possibile fornire all’inizio del processo di ammortamento la stima del valore finale di recupero questo deve essere assunto pari a zero;
  2. se in qualunque altro momento della vita utile del cespite, il valore finale di recupero fosse maggiore del valore contabile del bene (Costo storico meno fondo di ammortamento) da quel momento cesserebbe il calcolo delle quote di ammortamento.

Le novità in OIC 16

Riguardo alle immobilizzazioni materiali, la prima importante novità introdotta dal nuovo OIC 16 riguarda la collocazione nello schema di stato patrimoniale del terreno su cui insiste il fabbricato.

Il nuovo OIC 16, infatti, al paragrafo 14, prevede che nella voce di stato patrimoniale attivo B.II.1 – Terreni e fabbricati, tra i terreni siano ricompresi, oltre a pertinenze fondiarie degli stabilimenti, terreni agricoli, cave, terreni estrattivi, ecc., anche i terreni su cui insistono i fabbricati.

Il successivo paragrafo 52 precisa che se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato deve essere sempre scorporato per essere ammortizzato, e questo rappresenta una novità rispetto alla precedente versione del Principio OIC 16.

Non è pertanto più possibile contabilizzare questi terreni unitamente ai fabbricati.

Quanto precede appare coerente con la disposizione fiscale contenuta nell’art. 36, co. 7 del D.L. 223/20064 che stabilisce l’obbligo di scorporare, anche per mezzo di coefficienti forfettari (nella misura del 30 % per i fabbricati industriali e del 20 % per gli altri fabbricati) il valore dei terreni incorporato nel valore del fabbricato, per poi calcolare l’ammortamento solo sul valore del fabbricato.

Le condizioni di imputazione degli interessi passivi al costo del bene

Altra importante novità contenuta nel nuovo OIC 16 riguarda la specificazione delle condizioni di capitalizzabilità degli interessi passivi sostenuti per l’acquisto o la produzione del bene ammortizzabile che possono così sintetizzarsi:

  • deve trattarsi di oneri finanziari determinati in maniera oggettiva;
  • gli oneri finanziari devono essere considerati al netto di eventuali proventi finanziari percepiti dall’impresa a fronte di un ipotetico investimento temporaneo dei medesimi fondi;
  • gli oneri finanziari capitalizzati, unitamente al costo del bene, non devono superare il valore finale di recupero;
  • il periodo di maturazione degli interessi passivi è esclusivamente quello di produzione, ossia il lasso temporale intercorrente dal momento di esborso finanziario ai fornitori fino al momento in cui l’immobilizzazione é pronta all’uso, senza considerare eventuali prolungamenti causati da scioperi, inefficienza e altre cause estranee all’attività. Tale periodo di tempo, affinché sia considerabile, deve essere significativo.

Nessuna particolare novità emerge dagli elementi che consentono la capitalizzazione degli oneri finanziari sostenuti per l’acquisto o la produzione del bene ammortizzabile, eccetto l’obbligo di defalcare dall’ammontare degli interessi passivi “di costruzione o di acquisto” quello dei proventi finanziari a fronte di un ipotetico investimento temporaneo dei fondi ottenuti per l’investimento.

In sostanza, il principio afferma che l’ammontare degli interessi passivi sostenuti per il finanziamento dell’investimento deve essere depurato, in ipotesi di fase costruttiva temporalmente articolata (ad es. nel caso delle forniture articolate in S.A.L.), dei proventi dell’impiego temporaneo degli stessi fondi.

In questi casi, anche il disimpiego delle risorse finanziarie non è unitario ma segue la dinamica dei pagamenti dei S.A.L. con la circostanza che fino al momento del disinvestimento, l’impiego temporaneo produce dei proventi finanziari che annullano parzialmente il costo finanziario dei fondi finalizzati alla realizzazione dell’investimento pluriennale, proventi che vanno detratti dall’ammontare degli interessi passivi sostenuti.

Le condizioni per l’interruzione del processo di ammortamento

Il nuovo OIC 16 indica quali sono le condizioni per l’interruzione del processo di ammortamento e quali sono le tecniche da adottare per evitare che l’interruzione possa produrre artificiosamente miglioramenti delle performance aziendali.

Si è detto in precedenza che l’ammortamento deve essere attuato in ogni esercizio, indipendentemente dai risultati economici conseguiti. Il principio contabile OIC 16, definitivamente revisionato, dispone che rappresentano cause di interruzione del processo di ammortamento5:

  • la riclassificazione del bene strumentale in bene destinato alla vendita;
  • la condizione di cespite obsoleto o inutilizzabile;
  • la circostanza in cui il valore contabile risulti essere inferiore rispetto al valore residuo stimato.

E’ opportuno specificare, in premessa, che secondo il paragrafo 52 del nuovo OIC 16, non devono essere assoggettate ad ammortamento le seguenti tipologie di beni strumentali:

  • fabbricati civili, salva diversa opzione;
  • terreni e opere d’arte la cui utilità non si esaurisce.

La riclassificazione del bene strumentale in bene destinato alla rivendita

Secondo il nuovo OIC 16 la possibilità di procedere alla riclassificazione di un’immobilizzazione in un bene dell’attivo circolante richiede che:

  • il bene deve essere vendibile alle condizioni in cui si trova al momento della data di riferimento del bilancio;
  • il bene non richiede sostanziali modifiche prima che si possa procedere all’alienazione;
  • la vendita è altamente probabile, considerando anche il prezzo di vendita e le condizioni del mercato;
  • la vendita dovrebbe avvenire nel breve

Riteniamo sia importante osservare che nel caso in cui un’immobilizzazione materiale venga destinata alla vendita, e quindi riclassificata nell’attivo circolante, deve essere valutata (vedi paragrafo 72) al minore tra il valore netto contabile (differenza tra costo storico e fondo ammortamento) ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (art. 2426, n. 9), inteso come il prezzo di vendita del bene nel corso della normale gestione, al netto dei costi diretti di vendita e di dismissione, essendosi trasformato per effetto della riclassificazione in un “bene merce”.

I beni obsoleti, non più utilizzati od utilizzabili

Un trattamento contabile similare deve essere riservato ai cespiti obsoleti e, in generale, ai cespiti che non saranno più utilizzati (o inutilizzabili) nel ciclo produttivo.

Anche in questo caso l’impresa non procederà più all’effettuazione dell’ammortamento, ma dovrà iscrivere il cespite al minore tra il valore contabile il valore recuperabile (vedi paragrafo 73 di OIC 16).

Di conseguenza, in questi casi sarà da valutare l’eventuale presenza (probabile) di perdite durevoli di valore, da determinare ai sensi del nuovo OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Il caso del valore contabile minore rispetto al valore residuo stimato

Infine, è possibile interrompere il processo di ammortamento nel caso in cui il valore contabile dell’immobilizzazione risulti inferiore rispetto al relativo valore residuo stimato. Tale valore è definito dal nuovo OIC 16 come ‘‘il valore realizzabile dal bene al termine del periodi di vita utile residua’’.

Si tratta dunque del valore che l’impresa stima di ottenere al termine della vita utile dall’alienazione del bene e non, invece, del valore corrente stimato dall’impresa nel corso dei diversi esercizi di utilizzo del bene.

Tale valore deve essere determinato nel momento in cui l’impresa acquista il bene ed inizia il processo di ammortamento e deve essere successivamente sistematicamente aggiornato (paragrafo 56 del principio OIC 16).

ESEMPIO

L’impresa Alfa acquista un impianto del valore di 1.000.000 Euro. La società stima una vita utile residua dell’impianto pari a 10 anni. Al momento della stima della vita utile, l’impresa non procede alla determinazione di un valore residuo in quanto prevede l’utilizzo del cespite fino ad esaurimento della sua utilità. Inoltre, mancano elementi oggettivi per determinare quale sarà il valore di realizzo del bene decorsi 10 anni.

Ne deriva che il valore da ammortizzare sarà di 1.000.000 Euro, pari al costo di acquisto del cespite. Stando al piano di ammortamento predisposto a quote costanti, la quota di ammortamento annua sarà di 100.000 Euro. Si supponga che al termine del 9° anno, dopo il calcolo della quota di ammortamento pertinente allo stesso anno, il valore residuo stimato sia di 120.000 Euro.

Essendo quest’ultimo maggiore del valore contabile al termine del 9° anno, pari a 100.000, occorre secondo OIC 16 interrompere il processo di ammortamento.

Performance aziendali depurate dell’effetto di interruzione ammortamento

L’interruzione del processo di ammortamento e/o le politiche di bilancio che portino ad una revisione della stima della residua possibilità di utilizzazione del bene strumentale, possono determinare la condizione di non comparabilità del bilancio d’esercizio nel tempo e nello spazio.

Occorre ricordare che la riduzione o eliminazione degli ammortamenti può determinare un miglioramento del risultato d’esercizio nel segno della riduzione delle perdite ovvero della rilevazione di un utile d’esercizio.

In queste condizioni, le banche o gli analisti esterni, devono adottare, nella valutazione delle performance aziendali un indicatore che prescinda dagli effetti della politica degli ammortamenti.

Quest’indicatore potrebbe essere il Margine Operativo Lordo (in sigla M.O.L.) o EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization) che esprime la differenza tra i ricavi di vendita derivanti dall’attività operativa dell’impresa, i costi derivanti dall’acquisto di fattori produttivi sul mercato esterno ed il costo del personale.

Tale indicatore esprime la capacità dell’impresa di creare ricchezza attraverso il proprio core business.

Dal punto di vista finanziario, il MOL misura le risorse finanziarie che l’impresa è stata in grado di creare attraverso la propria attività operativa (generalmente denominato Cash Flow operativo) in quanto risultato finanziario non influenzato dai costi non monetari.

OIC 16: aspetti operativi e contabili

Si faccia il caso dell’acquisto di un fabbricato industriale per 5.000.000 di Euro. Si supponga, altresì che, nel rogito d’acquisto non sia specificato il costo del terreno sul quale insiste il fabbricato.

In questi casi il D.L. n. 223/2006 dispone l’obbligo di separare, ai fini dell’ammortamento, il costo del terreno dal costo del fabbricato quantificandolo in ragione del 30 % del costo di acquisto. Pertanto, occorrerà ridurre il valore del fabbricato di Euro 1.500.000 (30 % di 5.000.000).

La rilevazione a partita doppia relativa alla riduzione del valore del fabbricato sarà:

SOTTOCONTI BILCEE DARE AVERE
Terreni A – B II 1) 1.500.000,00
Fabbricati A – B II 1) 1.500.000,00
Rilevazione del girosaldo a terreni del costo forfettizzato

19/10/2014

Enrico Larocca

NOTE

1 E. Larocca, Focus Bilancio 2014, ed. Commercialista Telematico, pag. 153

2 V. Antonelli e R. D’Alessio in Summa Bilancio, ed. Il SOLE 24 ore 2011, par. 36165, pag. 1166

3 P. Mella: Economia Aziendale, ed. UTET – Torino, 1992.

4 art. 36, co.7, D.L. 223/2006 recita: Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.

5 P. Pisoni, D. Busso e P. Rizzato in Nuovo OIC 16 e merito creditizio: casi di interruzione del processo di ammortamento, Il Fisco, n. 39/2014, pag. 3825 e ss.

Scarica il documento