Decreto competitività: misure a favore del credito alle imprese

la conversione del cosiddetto ‘Decreto Competitività’ ha portato all’introduzione di alcuni istituti per agevolare l’accesso delle imprese al credito bancario: ecco una rassegna dei provvedimenti

Il decreto legge n. 91/2014 (cd. decreto competitività) convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 192 del 20-08-2014, Suppl. Ordinario n. 72, contiene misure per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficentamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, nonché per il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche; con il presente commento vediamo di analizzare nel dettaglio l’articolo 22, dai commi 1 a 7, che contiene importanti novità in materia di misure a favore del credito alle imprese.

Eliminata la ritenuta per i finanziamenti alle imprese a medio/lungo termine

Il comma 1, dell’articolo 22, del decreto competitività, esenta dalla ritenuta alla fonte del 26% gli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

A tal fine viene aggiunto il comma 5-bis, all’articolo 26, del DPR n. 600 del 1973.

La disposizione in esame mira ad eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, che economicamente risulta di norma traslato sul debitore, al fine di favorire l’accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere.

Il successivo comma 2, si prefigge come finalità quello di ampliare l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, disciplinata dagli articolo 15 e seguenti del D.P.R. n. 601 del 1973 ed oggetto di modifica, da ultimo, per effetto dell’articolo 12 del D.L. n. 145 del 2013.

Il D.L. n. 145 del 2013 ha reso opzionale, anziché obbligatorio, il versamento dell’imposta sostitutiva. E’ possibile, infatti, optare per iscritto, nell’atto di finanziamento, per il pagamento di una imposta sostitutiva; in mancanza di indicazioni nell’atto, verranno invece versate le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative in relazione alle operazioni di finanziamento.

Tale regime concerne le operazioni relative ai finanziamenti e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, nonché alle relative garanzie, comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, purché effettuati da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera b, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269) per finanziare opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall’emissione di titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista .

L’imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,25% dell’ammontare complessivo dei finanziamenti agevolati erogati in ciascun esercizio. Laddove il finanziamento stesso non si riferisca all’acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l’aliquota si applica nella misura del 2% dell’ammontare complessivo dei finanziamenti agevolati, erogati in ciascun esercizio.

Il richiamato D.L. n. 145 del 2013, ha esteso l’imposta sostitutiva (articolo 20-bis del D.P.R. n. 601 del 1973) anche alle operazioni di finanziamento strutturate.

Le norme in commento (lettera a del comma 2), novellano il primo comma del richiamato articolo 15 del D.P.R. n. 601 del 1973; per effetto delle modifiche apportate la predetta imposta sostitutiva si applica:

  • alle cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime agevolato;

  • alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti nonché i trasferimenti delle garanzie ad essi relativi.

Ampliato l’ambito dei soggetti ammessi al regime opzionale

E’ poi inserito, secondo quanto previsto dall’articolo 22 del decreto competitività, un nuovo articolo 17-bis, diretto ad ampliare ulteriormente l’ambito dei soggetti ammessi a fruire del regime opzionale per l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine.

In particolare, il regime agevolato si applica altresì alle operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi realizzate da:

  • società di cartolarizzazione;

  • imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’UE;

  • organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati dello spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del DPR 917/86 , ossia gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, inclusi nell’elenco attualmente contenuto nel D.M. 4 settembre 1996 (c.d. paesi white list).

Fonti di finanziamento del sistema imprenditoriale

I commi da 3 a 6 del citato articolo 22 del decreto competitività, con lo scopo di estendere le fonti di finanziamento al sistema imprenditoriale, autorizzano allo svolgimento dell’attività di concessione di finanziamento sia le imprese di assicurazione che le società di cartolarizzazione a specifiche condizioni di legge.

Più in dettaglio, il comma 3 sottrae determinate attività delle imprese di assicurazione all’obbligo, previsto dal combinato disposto dell’articolo 106 e 114, comma 1, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993), di sottoporsi all’autorizzazione in caso di esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (con conseguente obbligo di iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia); tale eccezione viene però subordinata ad alcune condizioni.

Per prima cosa, viene autorizzata l’operatività (diversa dal rilascio di garanzie):

esclusivamente nei confronti di imprese aventi un certo ambito dimensionale, ovvero solo nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003 (ai sensi della quale una microimpresa deve avere un organico inferiore a 10 persone e un fatturato o un totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro);

da parte di imprese di assicurazione e di Sace SPA (la Sace S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero S.p.A., è una agenzia di credito all’esportazione, ed assume in assicurazione e in riassicurazione i rischi a cui sono esposti le aziende italiane nelle loro transazioni internazionali e negli investimenti all’estero);

entro i limiti stabiliti dal codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005), a tal fine opportunamente modificato e dalle relative disposizioni attuative emanate dall’IVASS.

Ampliate le competenze degli organismi di investimento collettivo

Il comma 5, del citato articolo 22, del decreto competitività, apporta modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) al fine di ampliare le competenze degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), i quali ora partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia, la quale può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 .

Si consente in tal modo di istituire i cosiddetti “fondi di credito”, ossia organismi di investimento collettivo del risparmio abilitati non soltanto a investire in finanziamenti concessi da terzi, ma anche a erogare direttamente crediti a valere sulle disponibilità raccolte presso gli investitori del fondo.

Prededucibilità dei crediti nelle procedure di concordato preventivo : abrogata la norma

Infine, il comma 7, dell’articolo 22 del Decreto competitività, abroga l’articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, norma di interpretazione autentica dell’art. 111 della legge fallimentare, che sottoponeva ad alcune specifiche condizioni la prededucibilità dei crediti nelle procedure di concordato preventivo.

In particolare, la norma abrogata considerava prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo con riserva, ma solo a condizione che:

  • la proposta, il piano e la documentazione richiesta fossero presentati entro il termine eventualmente prorogato dal giudice;

  • la procedura di concordato preventiva seguisse, senza soluzione di continuità, la presentazione della domanda di ammissione al concordato con riserva.

3 settembre 2014

Federico Gavioli