Entro il 31 marzo si sanano le irregolarità formali. Entro questo termine vanno rimosse le violazioni, le infrazioni o le omissioni commesse, e versata la seconda rata della definizione qualora non si sia scelto di saldare in unica soluzione il dovuto entro il 31 ottobre 2023 (scadenza prorogata dall’articolo 19 c.1 lett. a) del Dl 34/2023).
08 marzo 2024