L’Ispettorato del lavoro chiarisce che è vietato un accordo tra aziende e lavoratori finalizzato alla corresponsione mensile del Tfr. Il trattamento di fine rapporto va liquidato solo alla fine del rapporto di lavoro. Il divieto scaturisce dal fatto che un accordo sull’anticipazione del Tfr, in ipotesi di legge, può avere ad oggetto solo il Tfr maturato al momento della pattuizione (nota protocollo INL n. 616/2025, acquisito il parere del Ministero del lavoro nota prot. n. 2899/2025). Corresponsioni, nonostante il divieto, sono da considerare integrazioni retributive soggette a prelievo contributivo.
23 aprile 2025