Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso ovvero si verifica una delle cause di esclusione. I requisiti sono quelli indicati al comma 54 della legge di bilancio 2015 e successive modificazioni e che non si incorra in una o più cause di esclusione di cui al successivo comma 57. Si riepilogano: aver percepito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro; aver sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari. Cause di esclusione: essere in un regime speciale ai fini Iva o in un regime forfetari di determinazione del reddito; non essere residente in Italia; effettuare, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; partecipare contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllare direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione; svolgere attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro; aver percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.
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