Disciplina del contratto dei Riders: chiarimenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 17 del 19 novembre 2020, interviene per chiarire le tutele in materia di lavoro riconosciute ai Riders. La disciplina (Dl n. 81/2015) è stata arricchita di nuove tutele differenziate a seconda della tipologia di inquadramento lavorativo attraverso la legge n. 128/2019 e si applica sia all’attività dei ciclo-fattorini che alle piattaforme digitali. “Ciclo-fattorino” e “piattaforma digitale” sono riferibili sia alla fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata sia di lavoro autonomo occasionale in quanto dotate di valenza generale. Qualora l’attività del Rider si svolga in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma, sarà applicabile la previsione di cui all’art. 2 del Dl n. 81/2015 garantendo l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Caso opposto è quello del Rider che lavora in assenza delle condizioni di subordinazione e dei requisiti previsti dal citato art. 2, svolgendo prestazioni di carattere occasionale per cui i riferimenti sono quelli previsti Capo V bis del Dl n. 81/2015.