Con la sentenza della Corte di giustizia Ue del 5 dicembre 2024, C-680/23, viene affermato che il credito IVA presente al momento della cessazione dell’attività, se non richiesto a rimborso come previsto dalla normativa nazionale, non può più essere recuperato. In modo particolare non può essere scomputato dall’imposta dovuta al momento della ripresa dell’attività economica.
03 gennaio 2025