Bonus edilizi: possibile la remissione in bonis per le omissioni

Con il codice tributo 8114 si può versare la sanzione minima di euro 250 utile all’istituto della remissione in bonis ai fini dell’invio della comunicazione per l’esercizio delle opzioni cessione e/o sconto sul corrispettivo. La risoluzione AE n. 58/E del 11/10/2022 conferma che il versamento della sanzione deve essere eseguito con il modello di delega “F24 ELIDE”, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”, già istituito e modificato con precedenti documenti di prassi (risoluzione 46/E/2012 e 42/E/2018); nel modello deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura con il codice “10” denominato “cessionario/fornitore”.